Bonus e stock options variabili: le condizioni per lo stop all’addizionale del 10%
A cura della Redazione
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 2026/223895, ha chiarito a quali condizioni i datori di lavoro del settore finanziario possono disapplicare l’addizionale del 10% in caso di corresponsione di emolumenti variabili pagati sotto forma di bonus e stock options.
L’agevolazione, che trova applicazione con riferimento agli emolumenti eccedenti la quota fissa della retribuzione erogati ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2026, che ha modificato l’art. 33 del d.l. n. 78/2010.
Le disposizioni previste dal provvedimento si applicano dalle remunerazioni variabili erogate a partire dal 1° gennaio 2026.
Condizioni per l’applicazione dell’agevolazione
- Il soggetto che eroga i compensi variabili deve effettuare, a favore di uno o più enti del Terzo settore disciplinati dal Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), un versamento almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento. I destinatari delle donazioni devono essere indipendenti rispetto a chi eroga gli emolumenti; non deve trattarsi di enti che controllano il donatore, che ne sono controllati o che appartengono al medesimo gruppo di controllo.
- Il versamento deve essere commisurato all’intero ammontare dell’addizionale dovuta nel periodo d’imposta cui si riferisce l’agevolazione.
Modalità di versamento
- Deve essere effettuato tramite bonifico. Sono validi anche i pagamenti con strumenti diversi eseguiti prima della pubblicazione del provvedimento in commento, purché tracciabili e regolarmente rendicontati dall’ente beneficiario.
- Se dal conguaglio risulta che il versamento non pari ad almeno il doppio dell’addizionale dovuta, la differenza deve essere versata entro 60 giorni dal termine per la consegna della Certificazione unica.
- Per usufruire dell’agevolazione, la somma deve essere donata.
Modelli dichiarativi
- I datori/committenti che applicano la disposizione devono indicare nel Modello Redditi relativo al periodo di imposta in cui sono stati effettuati i versamenti agli enti del Terzo settore sia l’ammontare delle somme versate sia i codici fiscali degli enti beneficiari. Sono tenuti a conservare la documentazione che dimostri l’addizionale complessivamente dovuta e gli importi effettivamente erogati. Considerato che il modello Redditi utile per l’indicazione dei dati sarà approvato nel 2027, per i versamenti eseguiti dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura del periodo d’imposta, qualora questa avvenga prima del 31 dicembre 2026, dovranno essere riportati nel modello Redditi che sarà approvato nel 2027. Nello stesso modello dovranno essere indicati anche i versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.
- Nella Certificazione unica rilasciata ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che percepiscono gli emolumenti variabili, il sostituto d’imposta deve attestare la mancata applicazione dell’aliquota addizionale del 10%.
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Allegati
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