Caldo estremo e misure di sostegno

A cura della Redazione

Il Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 107 ha introdotto specifiche tutele e ammortizzatori sociali per i lavoratori esposti a temperature estreme

 

Cosa tratta?

Il Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 107 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026) è principalmente un provvedimento dedicato a infrastrutture, PNRR e misure finanziarie urgenti.

Tuttavia, all’articolo 6, sono presenti alcuni aspetti che interessano indirettamente la salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto nei settori delle infrastrutture, dei cantieri e delle attività industriali.

Pur non modificando direttamente il D.Lgs. 81/2008, ha importanti riflessi sulla gestione del rischio da calore e sulle decisioni organizzative di datori di lavoro, RSPP, coordinatori della sicurezza e consulenti del lavoro.

Comma 1 – Settore edile, cave e lapidei

Dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, quando l'attività lavorativa viene sospesa o ridotta per:

  • caldo eccezionale;
  • eventi climatici estremi;
  • situazioni meteorologiche oggettivamente non evitabili,

le imprese interessate possono accedere alla CIGO con regole più favorevoli.

Le imprese coinvolte sono quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettere:

m)    imprese industriali dell'edilizia;

n)       imprese industriali e artigiane di escavazione e lavorazione lapidei;

o)       imprese artigiane operanti nelle attività di escavazione.

Vi sono inoltre delle deroghe ai limiti della CIGO:

  • Non opera il blocco successivo alle 52 settimane: con questa norma la limitazione viene sospesa per gli eventi climatici eccezionali.
  • Le settimane utilizzate non incidono sul limite del biennio mobile: la CIGO concessa per il caldo non entra nel conteggio ordinario delle 52 settimane massime.
  • Esonero dal contributo addizionale: er le richieste legate agli eventi climatici eccezionali il contributo addizionale non è dovuto.

Dal punto di vista HSE il messaggio del legislatore è molto forte: se il caldo costituisce un rischio per i lavoratori, l'interruzione dell'attività non deve produrre conseguenze economiche sfavorevoli.

Comma 2 – Settore agricolo

Il trattamento previsto dall'art. 8 della Legge 457/1972 viene riconosciuto a:

  • operai agricoli a tempo indeterminato (OTI);
  • operai agricoli a tempo determinato (OTD).

La prestazione può essere riconosciuta anche se l'attività è ridotta soltanto del 50% dell'orario giornaliero. Ora diventa possibile interrompere il lavoro nelle fasce più critiche (ad esempio dalle 12:30 alle 16:30) mantenendo una tutela economica.

Le integrazioni salariali erogate per il caldo non vengono conteggiate nel tetto delle 90 giornate.

 

Cosa dice la legge?

  • D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro art. 15, 17, 18 e 28.
  • D.Lgs. 148/2015 – Ammortizzatori sociali art. 10, 12, 13.
  • Legge 8 agosto 1972 n. 457 – Agricoltura art. 8 e 14.

 

Indicazioni operative

  • Aggiornare il DVR con una specifica valutazione del rischio da caldo: è opportuno verificare che il DVR contenga:

o   individuazione delle mansioni esposte;

o   analisi dei fattori microclimatici;

o   individuazione delle fasce orarie critiche;

o   misure organizzative e tecniche di prevenzione;

o   criteri per la sospensione delle attività.

L'art. 6 riconosce espressamente le ondate di calore come causa legittima di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

  • Predisporre una procedura aziendale "Ondate di calore": ogni azienda con lavoratori outdoor dovrebbe dotarsi di una procedura formalizzata che definisca:

o   chi monitora i bollettini meteo;

o   quali soglie attivano le misure preventive;

o   chi decide la sospensione dei lavori;

o   come viene documentata la decisione;

o   come vengono informati lavoratori, preposti e appaltatori.

  • Programmare le attività nelle ore meno critiche: l'approccio più efficace resta quello organizzativo:

o   anticipare l'inizio delle attività;

o   limitare i lavori pesanti nelle ore centrali;

o   aumentare le pause di recupero;

o   predisporre zone ombreggiate;

o   garantire disponibilità costante di acqua.

  • Definire criteri oggettivi per la sospensione delle attività: RSPP e HSE Manager dovrebbero concordare con datore di lavoro, direzione tecnica e medico competente criteri chiari basati su: temperatura percepita, indice WBGT, bollettini Worklimate o regionali, ecc.., per poter dimostrare che eventuali sospensioni sono motivate da condizioni climatiche oggettivamente pericolose e coerenti con il principio di tutela della salute.
  • Coinvolgere preposti e medico competente nella gestione del rischio caldo: la prevenzione delle malattie da calore richiede una vigilanza continua sul campo. È consigliabile:

o   formare i preposti sul riconoscimento dei sintomi di stress termico;

o   informare i lavoratori sui segnali precoci di colpo di calore;

o   prevedere controlli mirati per i soggetti più sensibili;

o aggiornare il protocollo sanitario con il supporto del medico competente;

o   registrare near miss e casi di malessere correlati alle alte temperature.

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