Caldo estremo e misure di sostegno
A cura della Redazione
Il Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 107 ha introdotto specifiche tutele e ammortizzatori sociali per i lavoratori esposti a temperature estreme
Cosa tratta?
Il Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 107 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026) è principalmente un provvedimento dedicato a infrastrutture, PNRR e misure finanziarie urgenti.
Tuttavia, all’articolo 6, sono presenti alcuni aspetti che interessano indirettamente la salute e sicurezza sul lavoro, soprattutto nei settori delle infrastrutture, dei cantieri e delle attività industriali.
Pur non modificando direttamente il D.Lgs. 81/2008, ha importanti riflessi sulla gestione del rischio da calore e sulle decisioni organizzative di datori di lavoro, RSPP, coordinatori della sicurezza e consulenti del lavoro.
Comma 1 – Settore edile, cave e lapidei
Dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, quando l'attività lavorativa viene sospesa o ridotta per:
- caldo eccezionale;
- eventi climatici estremi;
- situazioni meteorologiche oggettivamente non evitabili,
le imprese interessate possono accedere alla CIGO con regole più favorevoli.
Le imprese coinvolte sono quelle di cui all'art. 10, comma 1, lettere:
m) imprese industriali dell'edilizia;
n) imprese industriali e artigiane di escavazione e lavorazione lapidei;
o) imprese artigiane operanti nelle attività di escavazione.
Vi sono inoltre delle deroghe ai limiti della CIGO:
- Non opera il blocco successivo alle 52 settimane: con questa norma la limitazione viene sospesa per gli eventi climatici eccezionali.
- Le settimane utilizzate non incidono sul limite del biennio mobile: la CIGO concessa per il caldo non entra nel conteggio ordinario delle 52 settimane massime.
- Esonero dal contributo addizionale: er le richieste legate agli eventi climatici eccezionali il contributo addizionale non è dovuto.
Dal punto di vista HSE il messaggio del legislatore è molto forte: se il caldo costituisce un rischio per i lavoratori, l'interruzione dell'attività non deve produrre conseguenze economiche sfavorevoli.
Comma 2 – Settore agricolo
Il trattamento previsto dall'art. 8 della Legge 457/1972 viene riconosciuto a:
- operai agricoli a tempo indeterminato (OTI);
- operai agricoli a tempo determinato (OTD).
La prestazione può essere riconosciuta anche se l'attività è ridotta soltanto del 50% dell'orario giornaliero. Ora diventa possibile interrompere il lavoro nelle fasce più critiche (ad esempio dalle 12:30 alle 16:30) mantenendo una tutela economica.
Le integrazioni salariali erogate per il caldo non vengono conteggiate nel tetto delle 90 giornate.
Cosa dice la legge?
- D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro art. 15, 17, 18 e 28.
- D.Lgs. 148/2015 – Ammortizzatori sociali art. 10, 12, 13.
- Legge 8 agosto 1972 n. 457 – Agricoltura art. 8 e 14.
Indicazioni operative
- Aggiornare il DVR con una specifica valutazione del rischio da caldo: è opportuno verificare che il DVR contenga:
o individuazione delle mansioni esposte;
o analisi dei fattori microclimatici;
o individuazione delle fasce orarie critiche;
o misure organizzative e tecniche di prevenzione;
o criteri per la sospensione delle attività.
L'art. 6 riconosce espressamente le ondate di calore come causa legittima di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- Predisporre una procedura aziendale "Ondate di calore": ogni azienda con lavoratori outdoor dovrebbe dotarsi di una procedura formalizzata che definisca:
o chi monitora i bollettini meteo;
o quali soglie attivano le misure preventive;
o chi decide la sospensione dei lavori;
o come viene documentata la decisione;
o come vengono informati lavoratori, preposti e appaltatori.
- Programmare le attività nelle ore meno critiche: l'approccio più efficace resta quello organizzativo:
o anticipare l'inizio delle attività;
o limitare i lavori pesanti nelle ore centrali;
o aumentare le pause di recupero;
o predisporre zone ombreggiate;
o garantire disponibilità costante di acqua.
- Definire criteri oggettivi per la sospensione delle attività: RSPP e HSE Manager dovrebbero concordare con datore di lavoro, direzione tecnica e medico competente criteri chiari basati su: temperatura percepita, indice WBGT, bollettini Worklimate o regionali, ecc.., per poter dimostrare che eventuali sospensioni sono motivate da condizioni climatiche oggettivamente pericolose e coerenti con il principio di tutela della salute.
- Coinvolgere preposti e medico competente nella gestione del rischio caldo: la prevenzione delle malattie da calore richiede una vigilanza continua sul campo. È consigliabile:
o formare i preposti sul riconoscimento dei sintomi di stress termico;
o informare i lavoratori sui segnali precoci di colpo di calore;
o prevedere controlli mirati per i soggetti più sensibili;
o aggiornare il protocollo sanitario con il supporto del medico competente;
o registrare near miss e casi di malessere correlati alle alte temperature.
Riproduzione riservata ©
Allegati
- dl-26.062026 - Scarica