Cariche elettive e sindacali: l’accredito figurativo durante l’aspettativa
A cura della Redazione
La retribuzione figurativa da accreditare sulla posizione assicurativa dei dipendenti durante il periodo di aspettativa per ricoprire cariche elettive o sindacali, deve essere determinata con riferimento al trattamento economico che sarebbe spettato nel periodo di aspettativa stessa.
L’Inps con il messaggio del 24 settembre 2026 n. 2957 ha tracciato il quadro dei compensi da ricomprendere nella retribuzione figurativa e quelli da escludere.
Il 30 settembre scade il termine che gli interessati hanno a disposizione per chiedere all’Inps l’accredito ai fini previdenziali dei periodi di aspettativa del 2025.
Secondo il nuovo messaggio rientrano nel computo della retribuzione da indicare nella domanda, le componenti retributive previste dalla contrattazione collettiva, quali, ad esempio, il minimo tabellare, la paga base, l'EDR, nonché gli scatti di anzianità, i superminimi collettivi e tutti quegli emolumenti fissi che maturano indipendentemente dalla prestazione effettiva.
Sono invece esclusi i superminimi individuali, i compensi derivanti da prassi aziendale, i premi di risultato, i premi di produzione e gli altri incentivi collegati alla produttività, alla redditività o al raggiungimento di obiettivi, i compensi per lavoro straordinario, supplementare, notturno o festivo; le indennità collegate all’effettivo svolgimento della prestazione.
Per quei compensi di incerta collocazione, l’INPS, nella fase istruttoria, potrà procedere a richiedere chiarimenti basandosi sulla disciplina contrattuale che regola l’erogazione del compenso, verificando ad esempio la fonte, la modalità di maturazione e l 'assenza di collegamenti con la presenza in servizio, nonché la produttività o il raggiungimento di specifici obiettivi.
Riproduzione riservata ©
Allegati
- inps2957 - Scarica