Collaboratori agricoli senza automatismo delle prestazioni

A cura della Redazione

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116 del cod. civ. opera esclusivamente nell'ambito del lavoro subordinato e non è estensibile, in assenza di una specifica previsione normativa, ai coadiutori familiari iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli in caso di omesso versamenti dei contributi dovuti da parte del titolare dell’impresa agricola.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 1° luglio 2026 n. 22600.

L’omessa contribuzione nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato è soggetta alla regola dell’automaticità della prestazione previdenziale entro il termine di prescrizione di regola pari a 5 anni. In caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, l'INPS copre ugualmente il periodo scoperto ma entro il termine prescrizionale di 5 anni o 10 anni se l'omissione è stata denunciata dal lavoratore.

Questa regola, secondo la Cassazione, non riguarda le figure dei collaboratori familiari dei nuclei operanti nella impresa agricola, essendo posta a favore dei soli lavoratori subordinati.

Nel caso specifico il titolare coltivatore diretto non ha versato i contributi obbligatori riferiti ad un determinato periodo, sanando col fisco la posizione attraverso una transazione basata sul versamento del 30% dei contributi dovuti. Ciò ha impedito l’accredito dei contributi nella posizione dei coadiutori familiari che di. Regola avviene col versamento dei contributi da parte del titolare. Non potendo così fruire dell’automaticità della contribuzione, si trovano scoperti dal punto di vista previdenziale e il relativo periodo non vale ai fini dell’anzianità contributiva.

Da queste premesse, la Corte detta il principio in base al quale nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni.

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