Conciliazione famiglia-lavoro: pubblicato il decreto attuativo

A cura della Redazione

Il Ministero del lavoro, nella sezione Pubblicità legale del proprio sito internet, ha pubblicato il decreto interministeriale 15 ottobre 2026 che, in attuazione dell’art. 6 del DL 62/2026 (L. 112/2026), fornisce le indicazioni operative alle aziende in possesso della certificazione famiglia-lavoro, di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore  di lavoro, determinato nella misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda.

L’esonero è riconosciuto dal 28 giugno 2026 (data di entrata in vigore della Legge 112/2026 di conversione del DL 62/2026) e per tutto il periodo di validità delle certificazioni, pari a 36 mesi, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Le aziende che intendono accedere al beneficio devono inoltrare domanda all’INPS esclusivamente per via telematica, secondo i termini e le modalità che verranno definite con una circolare dell’istituto previdenziale.

Nella domanda i datori di lavoro dovranno autocertificare: i dati identificativi dell’azienda, la retribuzione media mensile globale, l’aliquota datoriale media stimata, la forza aziendale media, il possesso della certificazione per la conciliazione famiglia-lavoro, l’identificativo alfanumerico della stessa, la denominazione dell’Organismo di certificazione che l’ha rilasciata, la data di rilascio, e l’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

Spetta all’INPS verificare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui le risorse siano insufficienti rispetto al numero di domande valide presentate, l’INPS provvede a riproporzionare l’esonero.

Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico dovuti.

La fruizione dell’esonero è subordinata al possesso del DURC, al rispetto del CCNL e della normativa sulla sicurezza oltre che alle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni. Resta ferma l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

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