Concorsi e graduatorie online: si possono pubblicare solo i dati dei vincitori
A cura della Redazione
Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti a pubblicare online le graduatorie finali recanti i dati personali dei soli partecipanti risultati vincitori della procedura concorsuale.
Sulla base di questo principio, il Garante della privacy, con il provvedimento n. 550 del 23 luglio 2026, ha sanzionato l’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna che, invece, aveva pubblicato i nominativi contenuti in una graduatoria riferita agli iscritti ai centri per l’impiego. A questi veniva riconosciuto il diritto all’avviamento a selezione nell’ambito di una procedura per l’assunzione di un operatore addetto all’accoglienza presso un’azienda ospedaliera.
La normativa che prescrive la pubblicazione delle sole “graduatorie finali”, si riferisce, esclusivamente alle procedure concorsuali scaturite da “bandi di concorso per il reclutamento” e non anche a quelle effettuate “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento”. La sola partecipazione a tale procedura può determinare l’eventuale associazione degli interessati a una condizione di disabilità o comunque rivelare informazioni personali riguardanti aspetti economici o sociali delicati, che potrebbero determinare effetti pregiudizievoli per gli stessi, compromettendone la dignità.
L’Agenzia Regionale avrebbe potuto ricorrere a forme di anonimizzazione del dato personale.
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