Contratti di solidarietà: sgravio contributivo
A cura della Redazione
L’INPS, con il messaggio n. 2275 del 6 luglio 2026 ha ricordato che alle aziende ammesse a fruire dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS (art. 6 del DL n. 510/1996 – L. n. 608/1996), che si sono conclusi entro il 30 settembre 2020, le strutture territoriali, se vengono soddisfatti i requisiti, attribuiscono il codice di autorizzazione 1W.
L’Intervento previdenziale fa seguito al rilevamento del Ministero del lavoro da cui è emerso che gli importi autorizzati sono risultati superiori a quanto effettivamente speso. Sono quindi risultate le somme residue da destinare al beneficio.
Secondo il Messaggio n. 2275/2026 le aziende interessate alla fruizione dello sgravio contributivo che operano con il sistema Uniemens devono inserire il codice causale già in uso L982. C'è tempo fino al 16 ottobre 2026 per effettuare le operazioni di conguaglio.
L’INPS ricorda, infine, che le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
Riproduzione riservata ©
Allegati
- inps-messaggio-numero-2275-del-06-07-2026-sgravo-contributivo-contratti-di-solidariet - Scarica