Contravvenzioni in materia di sicurezza: la somma dovuta non è rateizzabile
A cura della Redazione
L’INL, con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, ha precisato che la somma dovuta ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994 non è rateizzabile.
Si ricorda che per eliminare le contravvenzioni relative a reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro puniti l’ammenda, l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette poi il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il pagamento di questa somma, in base al chiarimento della nota in commento, non è rateizzabile.
Secondo l’INL, infatti, la corresponsione della somma costituisce, unitamente all’adempimento della prescrizione, condizione per l’operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione e, quindi, non può essere applicato l’art. 26 della legge n. 689/1981. Ne consegue che l’organo di vigilanza non è legittimato a concedere la relativa rateizzazione, né la somma può essere dilazionata. Il contravventore deve versarla integralmente entro il termine di trenta giorni previsto dalla disposizione.
Diverso è il caso dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna: in tali casi la somma dovuta potrà essere rateizzata dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter c.p.
Ad ulteriore conferma di quanto sopra, con nota INL prot. 8119 del 17 settembre 2019, è stato affermato che il pagamento tardivo non estingue il reato e che la somma versata tardivamente non può essere utilizzata per compensare la successiva pena dell’ammenda, concludendo per il rimborso delle somme versate tardivamente.
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