Danno biologico: rivalutati gli indennizzi da luglio 2026
A cura della Redazione
L’INAIL, con la circolare n. 37 del 28 agosto 2026, ha reso noto che sono stati rivalutati, con DM 3 agosto 2026 n. 98, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli indennizzi del danno biologico erogati ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 38/2000, a seguito della variazione rilevata dall’Istat pari allo 1,4%.
Tale rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, esclusivamente sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2026 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2026.
Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2026, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo.
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2026, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto in data antecedente al 1° luglio 2026 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2026.
Gli importi relativi alla rivalutazione saranno liquidati d’ufficio.
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