Debiti contributivi: aumentano tassi e sanzioni

A cura della Redazione

L’INPS, con la circolare n. 98 dell’11 settembre 2026, ha reso nota la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a seguito dell’aumento dell’ex TUR da parte della BCE con la decisione del 10 settembre u.s..

Più precisamente, la Banca Centrale Europea ha innalzato nuovamente di 25 punti base, dal 16 settembre 2026, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che quindi è pari a 2,65%. Pertanto, variano di conseguenza anche i valori dell’interesse di dilazione e di differimento nonché le sanzioni civili che si applicano agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti di previdenza e assistenza obbligatorie.

Entrando nel dettaglio, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 4,65% annuo e trova applicazione alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 settembre 2026. Si specifica che i piani di ammortamento già emessi e notificati con tasso di interesse precedente non subiscono modifiche. Con la stessa decorrenza, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi è pari al 4,65% e si applica dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Per quanto riguarda le sanzioni civili, qualora ci sia mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui alla lettera a) del comma 8 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti).

In caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia. Se il versamento viene effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d’anno (tasso del 2,40% maggiorato di 7,5 punti).

Per i casi di procedure concorsuali, l’ex TUR è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 (1,60% in ragione d’anno). Ne deriva che a decorrere dal 16 settembre 2026 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), che è appunto pari al 2,65%.

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