Dilazione dei debiti contributivi fino a 60 rate, approvato il regolamento

A cura della Redazione

L’INPS, con la circolare n. 60 del 21 maggio 2026, ha reso noto di aver approvato il “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”, con il quale sono stati definiti i casi in cui l’Istituto può consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi e accessori di legge a esso dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino a un numero massimo di sessanta rate mensili.

Il regolamento recepisce le novità in materia di dilazione dei debiti contributivi introdotte dall’articolo 23 della legge n. 203/2024 e dal successivo decreto interministeriale del 24 ottobre 2025.

Pagamenti dilazionabili e numero di rate

La dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti per contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, per i quali alla data di presentazione della domanda di dilazione non è stato ancora formato l’avviso di addebito, nonché quelli in gestione presso gli uffici legali.

Il pagamento dilazionato può essere consentito nei seguenti casi:

  • dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;
  • dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.

La nuova disciplina supera il precedente sistema basato sull’autorizzazione ministeriale per le dilazioni oltre le 24 rate.

Potere decisionale

Le decisioni sulle domande di rateazione sono infatti attribuite:

  • ai Direttori territoriali per i piani fino a 36 rate e fino a 500.000 euro;
  • ai Direttori regionali o di Coordinamento Metropolitano per i piani fino a 60 rate e per importi superiori a 500.000 euro.

Debiti dilazionabili

La dilazione può essere concessa al contribuente, identificato dal codice fiscale, per regolarizzare l’intera esposizione debitoria, per contributi e sanzioni civili, nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS, accertata alla data di presentazione della relativa domanda e derivante da:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000);
  • mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive (art. 116, comma 8, lett. b) e b-bis), della legge n. 388/2000);
  • comunicazioni di compliance notificate al contribuente;
  • comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d’ufficio dall’INPS.

Sono incluse nella dilazione, per le specifiche fattispecie, le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.

Seconda dilazione

Il contribuente può accedere a un nuovo piano di dilazione nel corso di un piano già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.

La seconda dilazione, che può essere consentita nel rispetto degli importi e del numero di rate precedentemente indicate, può essere richiesta per regolarizzare:

  • le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all’emissione del piano di ammortamento già accordato, maturate precedentemente o successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso;
  • la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.

Ai fini della concessione della seconda dilazione, nei sei mesi precedenti alla data della domanda non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca, in nessuna delle Gestioni amministrate dall’INPS in cui è presente il codice fiscale del contribuente.

La presenza di due dilazioni attive preclude la possibilità di proporre una nuova istanza.

Ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca per il mancato pagamento delle rate accordate, ciascuna dilazione deve essere considerata autonoma. Diversamente, il venire meno del requisito della correntezza contributiva è causa di revoca di entrambe le dilazioni.

Presentazione della domanda e istruttoria

La domanda di dilazione deve essere presentata dal contribuente, anche per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio disponibile sul portale dell’Istituto. In particolare, devono essere utilizzati i servizi presenti nel “Cassetto previdenziale del contribuente”. Con successivo messaggio l’INPS fornirà nel dettaglio gli specifici profili operativi per ogni Gestione contributiva.

La conclusione del procedimento, comprensivo del termine assegnato per il pagamento della prima delle rate accordate, deve intervenire entro 20 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di dilazione.

Entrata in vigore

Il nuovo Regolamento si applica alle domande di dilazione presentate a partire dal 21 maggio 2026, nonché alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso al 21 maggio 2026. In tal caso, il debitore può richiedere la rideterminazione del numero di rate. La richiesta di rideterminazione dei piani già concessi nel periodo transitorio sarà possibile fino al prossimo 20 giugno.

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