Domanda di pensione e rioccupazione del pensionato

A cura della Redazione

Quando il lavoratore riprende l’attività di lavoro dopo avere fatto domanda di pensione anticipata, senza comunicarlo all’Inps, l’Istituto previdenziale ha diritto a revocare la pensione e richiedere il rimborso dei ratei corrisposti.

Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 25154 del 9 settembre 2026.

La vicenda riguarda un assicurato titolare dell’assegno di invalidità che matura la pensione anticipata prima della scadenza dell’assegno e cessa il rapporto di lavoro dipendente indicandolo nella relativa richiesta. Prima della decorrenza della pensione si rioccupa senza comunicarlo all’Inps che eroga la pensione regolarmente per poi revocarla qualche anno dopo, una volta accortosi, con richiesta di restituzione dei ratei liquidati.

La Cassazione respinge la richiesta dell’interessato che accampava un presunto errore dell’Inps nell’erogare la prestazione e come tale determinante per escludere il diritto alla ripetizione dell’indebito.

Infatti, il presunto errore dell'Inps che non si era reso conto dell'intervenuta rioccupazione, per i giudici non sussiste in quanto la presenza di dolo dell'interessato, nonché (come nel caso specifico) l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.

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