Convenzione di sicurezza sociale Italia – Moldavia: la domanda di pensione

A cura della Redazione

Lo comunica l’Inps col messaggio dell’8 ottobre 2025 n. 2971. La convenzione, le cui regole sia contributive che previdenziali, sono state illustrate dall’Inps con la circolare 131/2025 riguardano, per quanto riguarda la legislazione italiana, cioè nel caso di un cittadino moldavo che ha svolto periodi di lavoro in Italia e fa domanda di pensione in Italia totalizzando i contributi moldavi, le seguenti prestazioni: invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'Assicurazione generale obbligatoria, i regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, i regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps, tra cui anche in caso di iscrizione alla Gestione pubblica. Col nuovo messaggio l’Istituto previdenziale fa alcune puntualizzazioni relativamente alla presentazione della domanda di pensione in Italia. I residenti in Italia devono presentare le richieste di pensione in regime di convenzione italo-moldavo e in regime nazionale/autonomo moldavo, unicamente attraverso il canale telematico e la richiesta di pensione è gestite dalla Struttura territorialmente competente dell’Inps in base al criterio della residenza. Se nella domanda di pensione l’assicurato dichiara periodi assicurativi maturati in Moldova prima del 1999, allegando la documentazione a corredo in suo possesso (buste paga, libretti di lavoro, ecc.), tale documentazione sarà trasmessa alla competente Istituzione moldava per le necessarie verifiche. Invece, i residenti in Moldavia, devono presentare le domande di pensione in regime di convenzione italo-moldavo e in regime nazionale/autonomo italiano per il tramite dell’Istituzione competente moldava Casa Nationala de Asigurari Sociale (CNAS). Per poter totalizzare in Italia contributi accreditati in Moldova, il requisito minimo per la totalizzazione internazionale è di 52 contributi settimanali maturati in Italia. I periodi assicurativi inferiori all’anno possono essere presi in considerazione sia per il diritto che per la misura analogamente a come avviene, di regola, per altre Convenzioni bilaterali.

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