DURF, nel calcolo del 10% anche ritenute sugli interessi e imposte estere
A cura della Redazione
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 174 del 16 settembre 2026, ha chiarito che, ai fini del requisito previsto dall'art. 17-bis, c. 5, lett. a), del D.Lgs. 241/1997 per il rilascio del DURF, nel calcolo della soglia del 10% dei ricavi o compensi possono essere considerate anche le ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi e le imposte pagate all'estero.
In particolare, l'Agenzia ha precisato che tra i versamenti rilevanti possono essere incluse le ritenute d'acconto sugli interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, versate all'Erario dal sostituto d'imposta, in quanto si tratta di un prelievo tributario economicamente imputabile all'impresa, sebbene il relativo versamento sia materialmente effettuato da un altro soggetto.
Analogamente, possono essere considerate le imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del relativo credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 165 del TUIR e indicato nel rigo RN13 del Modello Redditi SC. Sebbene tali somme non transitino nel conto fiscale italiano, l'Agenzia ritiene che l'utilizzo del credito d'imposta estero a scomputo dell'IRES dovuta in Italia costituisca, nella sostanza, una modalità di versamento dell'imposta e sia quindi rilevante ai fini della verifica dell'affidabilità fiscale richiesta per il DURF.
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