Estinzione delle contravvenzioni: l’INL esclude il pagamento a rate

A cura della Redazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che non è possibile rateizzare la somma dovuta per l’estinzione delle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo la procedura prevista dal D.Lgs. 758/1994. Il pagamento deve essere effettuato integralmente entro trenta giorni.

Di cosa tratta:

Con la Nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sulla possibilità di rateizzare il pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994, a seguito dell’adempimento della prescrizione impartita dall’organo di vigilanza.

Secondo l’iter di estinzione del reato previsto dal D.Lgs. 758/1994, quando il contravventore adempie alla prescrizione dell’organo di vigilanza, viene ammesso a pagare, entro trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione commessa.

L’INL precisa che alla somma prevista non è applicabile l’art. 26 della Legge 689/1981, che disciplina il pagamento a rate delle sanzioni amministrative pecuniare. L’importo deve essere versato integralmente entro il termine previsto.

Viene richiamata anche la sentenza della Cassazione penale, Sez. III, n. 17202/2016, che ha escluso la possibilità di dilazionare il pagamento, evidenziando la necessità che questo avvenga entro il termine di trenta giorni ai fini dell’estinzione della contravvenzione.

Inoltre, l’INL distingue il pagamento previsto dalla procedura del D.Lgs. 758/1994 dall’eventuale pena pecuniaria irrogata successivamente in sede penale. In caso di ammenda applicata con sentenza o decreto penale di condanna, infatti, la rateizzazione può essere concessa dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter del Codice penale.

Indicazioni operative:

Il chiarimento dell’INL evidenzia l’importanza della corretta gestione delle scadenze connesse alla procedura estintiva. Una volta verificato l’adempimento della prescrizione e ammesso il contravventore al pagamento, la somma deve essere corrisposta per intero entro trenta giorni, senza possibilità per l’organo di vigilanza di concedere la dilazione o rateizzazione.

Il pagamento effettuato oltre il termine non determina l’estinzione del reato. La somma versata tardivamente, inoltre, non può essere utilizzata per compensare l’eventuale ammenda successivamente applicata in sede penale e deve essere rimborsata.

 

Per maggiori approfondimenti si allega il testo integrale della nota INL.

 

 

 

 

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