Ets: arriva il correttivo sull’Irap
A cura della Redazione
L’art. 30 del d.lgs. n. 148/2026 (decreto omnibus), rubricato “Regime speciale IRAP per gli enti del Terzo Settore”, ha introdotto, nel codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), il nuovo art. 82-bis.
La nuova disposizione stabilisce che per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di Irap, la qualificazione fiscale dell’attività svolta si determina, per ciascun periodo d'imposta, in base alle disposizioni del Tuir.
Si deve ricordare che il Codice del Terzo settore, agli articoli 79 e seguenti, ha introdotto specifici criteri per la qualificazione fiscale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali. Tali criteri si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Più precisamente, l'articolo 79 stabilisce che le attività di interesse generale svolte dagli Ets si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro il pagamento di corrispettivi non superiori ai costi effettivi, oppure qualora i ricavi non superino di oltre il 6 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.
Senza il correttivo introdotto dal decreto omnibus, gli enti che per effetto dell’art. 79 mutano la loro natura da commerciale a non commerciale, avrebbero potuto subire un effetto peggiorativo per quanto concerne la determinazione della base imponibile Irap.
Le disposizioni del nuovo art. 82-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Rimangono quindi immutate, rispetto alla legislazione previgente, le modalità di calcolo del valore della produzione netta IRAP per gli enti del Terzo settore.
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