ExtraUE: definiti i flussi d’ingresso per il 2027

A cura della Redazione

Il Ministero dell’interno, di concerto con quello del lavoro, dell’agricoltura e del turismo, con la circolare prot. N. 7185 del 1° ottobre 2026, facendo riferimento al DPCM 2 ottobre 2025 (recante la programmazione dei flussi d’ingresso per il triennio 2026-2027-2028) ha fornito le indicazioni operative per la precompilazione e l’invio delle domande per ottenere le quote d’ingresso per l’anno 2027.

In particolare, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, complessivamente 165.850 cittadini non comunitari.

Tale quota complessiva è così ripartita: 76.200 per lavoro subordinato non stagionale (di cui 14.000 destinati al settore dell’assistenza familiare), 89.000 per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico e 650 per lavoro autonomo.

Tra i Paesi di provenienza dei lavoratori, dall’anno 2027 viene ricompreso anche il Kenya con il quale l’Italia ha stipulato il 2 luglio 2026 il Memorandum d’intesa in materia di migrazione e mobilità.

E’ possibile precompilare la domanda dalle ore 9.00 del 23 ottobre 2026 alle ore 20.00 del 7 dicembre 2026, compresi i giorni festivi.

La modulistica rimane sempre la stessa: mod. C-Stag agricolo e C-Stag turistico per il lavoro stagionale, mod. B2020 per il lavoro subordinato e mod. A-bis in quota per l’assistenza familiare.

Invece, dalle ore 9.00 del 9 dicembre 2026 alle ore 20.00 del 13 dicembre 2026, coloro che hanno precompilato la domanda potranno: visualizzare i campi che il sistema ha acquisito in modalità asincrona, effettuare il salvataggio per passare dallo stato “da completare” a “da inviare”. Durante questo periodo non è possibile inserire nuove domande.

L’invio delle istanze di nulla osta, a decorrere dalle ore 9:00, deve avvenire nei seguenti giorni:

• 12 gennaio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo – modello C-Stag agricolo;

• 9 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico – modello C-Stag turistico;

• 16 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale – modello B2020;

• 18 febbraio 2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare – modello A-bis.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2027, ferma restando la disponibilità delle relative quote.

Restano confermate le indicazioni operative fornite con la circolare congiunta prot. N. 8047/2025 e con la circolare prot. N. 8524/2025.

Riguardo alle novità per il 2027, la circolare congiunta, richiama le modifiche apportate al Dlgs n. 286/1998 ad opera del DL 146/2025 (L. 179/2025) e del Dlgs 83/2026, e ricorda che ai sensi del nuovo comma 5-quinquies dell’art. 22 del TU immigrazione, è stato elevato a quindici giorni, dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l’immigrazione. In assenza di conferma entro tale termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato.

Inoltre, secondo la medesima disposizione, viene espressamente sancito l’obbligo in capo al datore di lavoro di informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta.

E’ stato, altresì, elevato, ai sensi dell’articolo 22 comma 6 del TU immigrazione, il termine entro il quale il datore di lavoro e il lavoratore dovranno sottoscrivere il contratto di soggiorno, che passa da otto a quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale. Entro il medesimo termine, il datore di lavoro trasmetterà il contratto in via telematica allo Sportello unico per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

La conferma della richiesta di nulla osta e la trasmissione del contratto di soggiorno possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente oppure per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce.

Riguardo alla documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa, vengono richiamate le indicazioni fornite con la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 9859 del 15 dicembre 2025, per quanto attiene alle fattispecie riguardanti l’idoneità alloggiativa in caso di alloggio del lavoratore presso strutture alberghiere o ricettive e presso i dormitori stabili dei cantieri.

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