Fondo di solidarietà delle Telecomunicazioni: modificate le aliquote contributive
A cura della Redazione
Nella sezione “normativa” del sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale del 01.09.2026, recante modifiche alle aliquote di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni.
Datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della cigo
Per il finanziamento dell’assegno di integrazione salariale viene previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura del 3 per cento, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale.
Totalità dei datori di lavoro
Vengo rimodulate le aliquote per il finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero:
a. programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
b. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c. prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro
Per il finanziamento delle prestazioni di cui alle lett. a), b) e c) è previsto un contributo ordinario mensile dello 0,75 per cento di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato, esclusi i dirigenti;
Per le prestazioni della lettera b), è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 2,5 per cento calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito, qualora non fossero intervenuti eventi tutelati, che possano dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati, e il valore della NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione.
Per le prestazioni di cui alla lettera c), è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 2,5 per cento, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
Decorrenza delle nuove aliquote
Le modifiche relative all’aliquota ordinaria hanno decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto in commento. Le modifiche relative all’aliquota del contributo addizionale sono applicabili per le prestazioni autorizzate dal quarto mese di paga successivo alla data di pubblicazione del decreto relative a periodi decorrenti dalla stessa data.
È attesa la pubblicazione in gazzetta ufficiale.
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