Fringe benefit ai lavoratori domenicali

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 189 del 23 ottobre 2026, ha precisato che i buoni carburante e i buoni spesa multiuso previsti da un piano welfare, riconosciuti ai dipendenti che svolgono lavoro domenicale, rientrano tra i fringe benefit di cui all’art. 51, c. 3 del TUIR.

Tale norma prevede che i fringe benefit sono esenti fino al limite di 258,23 euro (elevato a 2.000 euro per i lavoratori con i famigliari a carico e a 1.000 euro per tutti gli altri per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 dalla Legge n. 207/2024).

Resta fermo che, in caso di superamento del limite di esenzione applicabile, l’intero valore dei fringe benefit concorre alla formazione del reddito imponibile, e non soltanto la parte eccedente.

Il limite di esenzione trova applicazione anche se i beni e servizi vengono concessi attraverso documenti di legittimazione cartacei o elettronici (c.d. voucher) come previsto dall’art. 51, c. 3-bis del TUIR.

A tal riguardo l’Agenzia delle entrate richiama i precedenti provvedimenti adottati ed in particolare la circ. 28/E del 2016, con la quale era stato precisato che il principio generale è che i voucher devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale.

Questo principio incontra una deroga disciplinata dal Decreto interministeriale 25 marzo 2016 secondo cui i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro.

In sostanza, la deroga costituisce un’eccezione al ''divieto di cumulo'', potendo un unico voucher rappresentare più beni e servizi di importo complessivo non superiore a 258,23 euro.

Il dubbio che aveva avanzato l’azienda istante era che detti buoni, riconosciuti solo ai dipendenti che svolgevano il servizio domenicale e con importi differenziati in base alla fascia di appartenenza, potessero essere reddito di lavoro dipendente interamente imponibile, seppur precisando che il piano non era destinato a premiare la performance individuale, né costituiva un corrispettivo per le prestazioni lavorative o un premio di produttività o risultato.

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