Gru e carriponte: quando la manutenzione diventa una nuova macchina
A cura della Redazione
Si aggiunge un paranco, si allunga il braccio di una gru a bandiera, si cambia l’inverter del carroponte. Sono interventi di tutti i giorni, ma a seconda di come vengono progettati e documentati restano manutenzione straordinaria oppure diventano una modifica sostanziale, con nuova marcatura CE e nuova matricola Inail. Un documento tecnico Inail del 2026 mette ordine nei casi più frequenti e indica quali documenti servono per dimostrare che la macchina è ancora quella di prima. Il riferimento è il Regolamento (UE) 2023/1230, che si applica dal 20 gennaio 2027.
COSA TRATTA
Negli stabilimenti italiani le gru a ponte, le gru a cavalletto, le monorotaie e le gru a bandiera hanno spesso più anni dei lavoratori che le usano. Nel tempo vengono adattate, potenziate, spostate e riparate. Ogni intervento pone la stessa domanda, che raramente qualcuno si fa in modo esplicito: chi lo ha eseguito ha solo mantenuto la macchina in efficienza, oppure ha costruito una macchina diversa?
La risposta non è accademica. Se l’intervento rientra nella manutenzione straordinaria, il verificatore Inail, ASL/ARPA o del soggetto abilitato si limita a prenderne atto durante la verifica periodica, sulla base della documentazione fornita dal datore di lavoro. Se invece si tratta di una modifica sostanziale, l’apparecchio deve essere considerato un prodotto nuovo. Servono una nuova valutazione di conformità, la nuova marcatura CE e una nuova dichiarazione di conformità. Va comunicata la messa in servizio per ottenere una nuova matricola e cessato l’esercizio della vecchia, come prevede il D.M. 11 aprile 2011. Soprattutto, chi ha eseguito la modifica viene assimilato al fabbricante, con tutte le responsabilità che ne derivano.
Il documento Inail «Interventi di manutenzione straordinaria su apparecchi di sollevamento di tipo fisso», scritto con il contributo del Ministero del Lavoro, delle unità territoriali Inail e dell’associazione dei costruttori, aggiorna l’impostazione della vecchia Circolare Ispesl n. 71 del 1997. Riporta la materia alla Direttiva 2006/42/CE e al nuovo Regolamento macchine.
Il confine tra manutenzione e modifica sostanziale
Il punto di partenza è una definizione arrivata solo di recente. Per la prima volta l’art. 3, punto 16, del Regolamento (UE) 2023/1230 definisce la modifica sostanziale. È una modifica, fisica o digitale, non prevista né pianificata dal fabbricante, che incide sulla sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente. Richiede ripari o dispositivi di protezione che impongono di modificare il sistema di controllo della sicurezza, oppure misure supplementari per garantire stabilità o resistenza meccanica. Prima di questa norma il concetto viveva nelle guide applicative e nella «Guida blu» della Commissione. Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 71, parla di modifiche senza aggettivi.
Il termine di confronto resta sempre ciò che il fabbricante aveva previsto all’origine. Chi valuta un intervento sul campo, però, non ha in mano il fascicolo tecnico ma solo le istruzioni. Per questo il documento raccomanda, quando possibile, un confronto preliminare con il fabbricante. Spesso basta una sua dichiarazione di idoneità per chiudere la questione senza ambiguità.
Alcuni esempi indicati come modifiche sostanziali aiutano a orientarsi. Uno è motorizzare la traslazione del carrello o la rotazione del braccio di una gru a bandiera nata manuale. Un altro è aggiungere su un carroponte un’unità di sollevamento non prevista, o aumentare la portata oltre i limiti del fabbricante. Un terzo è sostituire bozzelli a rotazione libera con bozzelli non motorizzati a rotazione bloccata. In tutti questi casi cambiano le prestazioni o la modalità d’uso, e la valutazione dei rischi originaria non regge più.
Quindici casi, una logica sola
Il documento è costruito come una serie di schede. Ognuna descrive un tipo di intervento: variazioni dimensionali come scartamento, sbraccio o altezza; installazione di masse aggiuntive come lampade o apparecchiature per accessori sottogancio; variazione di parametri funzionali come portata, velocità o accelerazioni; modifiche di geometria e reazioni; sostituzione di componenti di sicurezza con altri diversi ma con la stessa funzione; interventi sull’impianto elettrico; sostituzione del sistema di azionamento con uno equivalente o diverso; installazione di passerelle, ballatoi e ancoraggi anticaduta; alimentazione di magneti, ventose e bilancini motorizzati; bozzelli a rotazione elettrica.
Le condizioni per restare nella manutenzione straordinaria seguono quasi sempre la stessa logica. Lo stato tensionale delle strutture non deve aumentare oltre i limiti del fabbricante. La geometria non deve generare interferenze. Non devono nascere rischi supplementari rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza su cui l’intervento incide. Per gli interventi sui comandi, il nuovo equipaggiamento deve essere compatibile con la logica di funzionamento della macchina. Per gli azionamenti, le funzioni di protezione devono essere almeno equivalenti all’originale.
Cambia invece la documentazione, a seconda che l’intervento lo esegua il fabbricante o un tecnico esterno. Nel primo caso il cardine è la dichiarazione di idoneità del fabbricante, che attesta che la dichiarazione di conformità originaria resta valida. Nel secondo serve una relazione tecnica firmata da una persona competente. Deve contenere la finalità dell’intervento, la sua descrizione, la verifica dello stato tensionale secondo norme di buona tecnica, un estratto della valutazione dei rischi condotta secondo la UNI EN ISO 12100 e le prove da eseguire. Si aggiungono il rapporto di collaudo, la dichiarazione di corretta installazione o di lavoro eseguito a regola d’arte, l’eventuale documentazione dei componenti inseriti e, per gli interventi elettrici, l’aggiornamento degli schemi.
Tutto deve finire nel registro di controllo, con descrizione dell’intervento, esito dei test, data, nome e firma dell’incaricato. Il documento lo definisce lo strumento che ricostruisce la storia dell’attrezzatura. Lo si capisce meglio con un caso concreto. Durante un audit in una carpenteria metallica di medie dimensioni abbiamo trovato un carroponte con un secondo paranco montato anni prima dal manutentore di fiducia. Nel registro c’era una sola riga, scritta a mano: «installato paranco 2 t». Nessuna relazione, nessuna verifica delle vie di corsa, nessun confronto con il fabbricante, che nel frattempo aveva chiuso. Da quella riga non si capiva se la macchina fosse ancora conforme. Bastava sapere cosa scrivere al momento giusto. Un registro gestito in formato digitale, con gli allegati collegati a ogni intervento e uno storico consultabile dal verificatore, avrebbe cambiato l’esito di quella verifica.
Vie di corsa, spostamenti e responsabilità condivise
Due appendici affrontano temi che in verifica generano contestazioni ricorrenti. La prima riguarda le vie di corsa dei carriponte, distinte in tre tipi: integrate nell’edificio e parte della sua stabilità; appoggiate a un edificio preesistente senza contribuire alla sua statica; autoportanti, con colonne proprie. La compatibilità tra gru e vie di corsa va verificata ogni volta che cambia la configurazione, per esempio con un secondo carroponte sulle stesse vie o una portata maggiore. Contano la resistenza di progetto, compresi i carichi sismici dove previsti, la geometria e lo stato di conservazione, cioè usura e corrosione.
Le responsabilità sono distribuite. Il fabbricante della gru fornisce i dati necessari al progetto: azioni alle ruote, dimensioni e tolleranze di posa. Il costruttore delle vie di corsa o dell’edificio dichiara i limiti d’uso. L’installatore verifica l’idoneità rispetto alle specifiche della macchina. Il datore di lavoro deve dimostrare l’idoneità strutturale del luogo di installazione.
Qui il documento prende una posizione che condividiamo senza riserve. La dichiarazione di prestazione ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione, oggi Regolamento (UE) 2024/3110 che sostituisce il 305/2011, è legittima per le vie di corsa solo quando queste sono un elemento strutturale dell’opera. Negli altri casi, che sono la maggioranza, è «mera prassi commerciale». Diciamolo chiaramente: troppe volte una DoP allegata al fascicolo viene presa come prova di idoneità della via di corsa. Non lo è. Dimostra una caratteristica del prodotto, non la compatibilità con quella gru, montata su quell’edificio, dopo vent’anni di esercizio.
La seconda appendice propone un modello di «Dichiarazione di straordinaria manutenzione e di corretta installazione/idoneità all’impiego». Serve anche nel caso, frequente, dello spostamento di una gru installata in modo permanente. Il Regolamento 2023/1230 chiede di indicare il luogo di installazione nella dichiarazione di conformità UE. Spostare la macchina seguendo le istruzioni del fabbricante non richiede una nuova marcatura, ma il nuovo luogo va esplicitato in questa dichiarazione.
Resta un principio che il documento ripete e che il datore di lavoro tende a dimenticare. Il verificatore non decide se un intervento sia manutenzione o modifica: controlla che la documentazione sia adeguata a giustificare la classificazione. La responsabilità della valutazione è di chi realizza l’intervento. La scelta di quel soggetto, e la verifica delle sue competenze, spetta invece al datore di lavoro.
COSA DICE LA LEGGE
- D.Lgs. 81/2008, art. 71, comma 4: manutenzione delle attrezzature secondo le istruzioni del fabbricante e aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza.
- D.Lgs. 81/2008, art. 71, comma 5: modifiche apportate dal datore di lavoro per migliorare la sicurezza, che non devono alterare le prestazioni previste dal fabbricante.
- D.Lgs. 81/2008, art. 71, commi 8 e 9: controlli e registrazione degli interventi; per gli apparecchi di sollevamento il registro di controllo è richiesto anche dal requisito essenziale 4.4.2.
- D.Lgs. 81/2008, art. 71, comma 11, e Allegato VII; D.M. 11 aprile 2011: verifiche periodiche, messa in servizio, matricola e cessazione dell’esercizio.
- Direttiva 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) e relativa Guida all’applicazione.
- Regolamento (UE) 2023/1230, applicabile dal 20 gennaio 2027: art. 3, punto 16, definizione di modifica sostanziale; Allegato V, indicazione del luogo di installazione per le macchine di sollevamento fisse.
- DPR 459/1996 e Circolare Ispesl n. 71/1997: impostazione storica della distinzione tra modifica costruttiva e manutenzione.
- UNI EN ISO 12100: metodo per la valutazione dei rischi da allegare alla relazione tecnica.
- Regolamento (UE) 305/2011, sostituito dal Regolamento (UE) 2024/3110, e norme UNI EN 1090: applicabili alle vie di corsa solo quando sono un elemento strutturale dell’opera.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Censire tutti gli apparecchi di sollevamento fissi e ricostruire per ciascuno lo storico degli interventi rispetto alla configurazione originaria. Obiettivo: censimento completato e confrontato con le istruzioni del fabbricante per il 100% del parco entro sei mesi.
- Prima di qualsiasi intervento non previsto dalle istruzioni, fermarsi e classificarlo con le schede del documento Inail, con una regola semplice: niente ordine di lavoro senza classificazione firmata. Obiettivo: zero interventi non classificati nell’anno.
- Chiedere al fabbricante una dichiarazione di idoneità ogni volta che è possibile; quando non lo è, pretendere dal tecnico esterno una relazione completa di verifica tensionale ed estratto della valutazione secondo UNI EN ISO 12100. Obiettivo: il 100% degli interventi straordinari corredati del set documentale completo.
- Verificare le competenze di chi redige la relazione tecnica e di chi esegue l’intervento, e tenerne traccia scritta. Obiettivo: qualifica documentata per tutti i fornitori di manutenzione straordinaria entro il prossimo rinnovo dei contratti.
- Portare il registro di controllo in formato digitale, con gli allegati collegati a ogni intervento e scadenze automatiche per controlli e verifiche periodiche. Obiettivo: registro unico consultabile per tutti gli apparecchi entro dodici mesi e nessuna verifica periodica scaduta.
- Far verificare l’idoneità delle vie di corsa ogni volta che cambia la configurazione e, comunque, con un controllo periodico di geometria, usura e corrosione. Obiettivo: relazione di idoneità aggiornata per il 100% delle vie di corsa dei carriponte.
- Leva strategica: inserire nei capitolati di acquisto delle nuove gru la consegna di istruzioni dettagliate sulla manutenzione straordinaria prevista e dei dati per la verifica delle vie di corsa, con l’impegno del fabbricante a rilasciare dichiarazioni di idoneità per gli interventi futuri. Obiettivo: clausola presente nel 100% degli ordini emessi dopo il 20 gennaio 2027.
- Leva strategica: formare manutentori interni, preposti e ufficio acquisti a riconoscere i segnali di una possibile modifica sostanziale, compresa quella «digitale» sul software di comando. Obiettivo: almeno un incontro formativo annuale, con test di verifica superato dall’80% dei partecipanti.
MODIFICHE AL DVR
Il DVR va integrato nella sezione sulle attrezzature di lavoro, indicando per ogni apparecchio di sollevamento fisso la configurazione attuale, gli interventi straordinari eseguiti e la loro classificazione. Va valutato e documentato il rischio legato agli interventi di emergenza che non rientrano nella regolazione e manutenzione previste dal fabbricante: il documento Inail chiede espressamente che compaiano nella valutazione del datore di lavoro, insieme alle relative misure anticaduta. Ogni modifica sostanziale comporta l’aggiornamento della valutazione per quell’attrezzatura e per l’area servita.
PROCEDURE DI SICUREZZA
Va creata, o rivista, una procedura di gestione delle modifiche agli apparecchi di sollevamento. Deve prevedere una fase di classificazione preliminare dell’intervento, il coinvolgimento del fabbricante, la qualifica del soggetto esterno, la lista dei documenti da ottenere e la registrazione obbligatoria. Servono inoltre una procedura per gli interventi di emergenza in quota sull’apparecchio, con punti di ancoraggio e mezzi di accesso valutati, e una procedura per lo spostamento delle gru installate in modo permanente, che includa la verifica del nuovo luogo e la dichiarazione dell’installatore.
IL 20% CHE CONTA (PER L’80% DEI RISULTATI)
A. Il riferimento è sempre ciò che il fabbricante ha previsto: tutto ciò che esce da lì va classificato prima di essere eseguito.
B. Più portata, più unità di sollevamento o movimenti motorizzati non previsti significano modifica sostanziale e nuova marcatura CE.
C. La manutenzione straordinaria va dimostrata con documenti: relazione tecnica, collaudo, dichiarazione e registro.
D. Il registro di controllo è la memoria della macchina: se è vuoto o vago, la conformità non è dimostrabile.
E. Le vie di corsa vanno verificate a ogni cambio di configurazione: la DoP non sostituisce la verifica di idoneità.
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