I bonus fiscali si applicano anche all’isopensione

A cura della Redazione

L’INPS, con il messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, ha chiarito la “somma non imponibile” per i titolari di redditi fino a 20.000 euro e l’“ulteriore detrazione” spettante ai titolari di redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro, spettano anche con riferimento alle prestazioni di accompagnamento a pensione.

In particolare, anche in ragione delle indicazioni di cui alla circolare n. 4/2025 dell’Agenzia delle entrate, l’istituto precisa che i due trattamenti  si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’APE sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché le stesse, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.

I benefici spettano anche se il soggetto interessato è titolare di prestazione di natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente e contestualmente di reddito di pensione. Il reddito complessivo risultante dalla somma degli importi delle due prestazioni determina la misura del beneficio effettivamente spettante. Ad esempio, a un titolare di APE sociale di importo annuo pari a 18.000 euro e di una pensione ai superstiti di importo annuo pari a 8.000 euro, il cui reddito complessivo annuo è pari, quindi, a 26.000 euro è riconosciuta l’ulteriore detrazione nella misura di 1.000 euro, in quanto il reddito complessivo è inferiore a 32.000 euro.

I benefici fiscali saranno erogati dall'INPS a partire dalla mensilità di ottobre 2026. per il 2026 saranno erogati anche gli arretrati dei mesi precedenti.

L’INPS rende inoltre noto che sta implementando una procedura di rinuncia alla “somma non imponibile” e all’“ulteriore detrazione” nella “Piattaforma Fiscale”, analogamente a quanto già effettuato per il Trattamento Integrativo e per il bonus IRPEF di 80 euro.

Resta inteso che i due benefici non sono applicabili ai percettori di pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, così come ai percettori di pensioni integrative e complementari.

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