Il limite di 5mila euro vale anche per la conversione del premio in welfare

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026, ha confermato che anche nell’ipotesi in cui i lavoratori optano per l’erogazione del premio detassabile in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trova applicazione il nuovo limite di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026. 

Si deve ricordare che l’articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2026 ha previsto che ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui al comma 182 della legge di stabilità 2016, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%. La medesima disposizione ha poi elevato il limite massimo di premio detassabile da 3.000 a 5.000 euro.

Da alcune parti erano stati sollevati dubbi interpretativi in merito alla possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio, prevista dal citato comma 184, in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, entro il nuovo limite di 5.000 euro.

L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione in commento, ha tuttavia confermato la convertibilità fino al nuovo e più elevato limite. Infatti, il richiamato comma 184, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti. Conseguentemente, sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che i premi detassabili fino a 5.000 euro, erogati negli anni 2026 e 2027, siano convertibili in benefit fino a concorrenza di tutto l’importo di massimo 5.000 euro.

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