Importazione di materie prime pericolose e conformità alle normative UE: i chiarimenti della Circolare ADM 18/2026
A cura della Redazione
La Circolare ADM 18/2026 chiarisce che l’importazione di materie prime pericolose non riguarda soltanto gli aspetti doganali, ma anche la conformità alle normative europee applicabili prima della loro immissione sul mercato. Per importatori, RSPP e HSE manager diventa fondamentale verificare preventivamente gli obblighi derivanti da REACH, CLP e dalle altre discipline settoriali, adottando procedure documentali e organizzative in grado di dimostrare la piena conformità lungo tutta la catena di approvvigionamento.
Cosa tratta :
La Circolare ADM n. 18 dell’8 luglio 2026, applicabile a qualsiasi merce importata alla quale si applicano le normative armonizzate di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) 2019/1020, trova applicazione anche nell’importazione di materie prime pericolose. Il documento fornisce un chiarimento rilevante per imprese, importatori, responsabili HSE, RSPP e funzioni compliance: il tema non riguarda esclusivamente il corretto assolvimento degli adempimenti doganali, ma anche il rapporto tra svincolo della merce, destinazione effettiva del bene e conformità alla normativa europea applicabile.
Nel caso delle materie prime pericolose, quali sostanze e miscele chimiche, l’importatore deve valutare con attenzione la destinazione della merce. È infatti necessario stabilire se il materiale sarà utilizzato direttamente all’interno di uno stabilimento dell’Unione Europea, distribuito a clienti situati nel mercato europeo, trasformato o formulato prima della commercializzazione, riesportato verso Paesi terzi oppure semplicemente stoccato in attesa della destinazione finale.
La Circolare introduce una distinzione importante tra il concetto di “immissione in libera pratica” e quello di “immissione sul mercato”. Quando una dichiarazione doganale riguarda merci già destinate alla distribuzione, al consumo o all’utilizzo nel mercato dell’Unione Europea, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può, in presenza di sospette non conformità o irregolarità, sospendere lo svincolo della merce e informare l’autorità competente per gli ulteriori accertamenti.
Per le materie prime pericolose ciò significa che l’operatore economico deve verificare, prima dello sdoganamento o comunque prima della messa a disposizione sul mercato europeo, tutti gli obblighi regolatori potenzialmente applicabili.Particolare attenzione deve essere riservata al Regolamento CLP, verificando la corretta classificazione, etichettatura e imballaggio della sostanza o miscela pericolosa. Analogamente, il Regolamento REACH richiede la verifica dell’eventuale obbligo di registrazione della sostanza, della presenza di restrizioni o autorizzazioni applicabili, degli adempimenti relativi alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) e della disponibilità di una scheda dati di sicurezza aggiornata e coerente con la classificazione adottata.
A questi obblighi possono aggiungersi ulteriori disposizioni normative, tra cui quelle riguardanti gli inquinanti organici persistenti (POPs), i precursori di esplosivi, i biocidi, i prodotti fitosanitari, i detergenti, i fertilizzanti, i gas fluorurati, i beni a duplice uso, il regolamento PIC e la disciplina ADR per il trasporto di merci pericolose, a seconda delle caratteristiche del materiale importato e del suo utilizzo previsto.Il Regolamento (UE) 2019/1020 richiama espressamente anche gli operatori soggetti agli obblighi previsti dai regolamenti REACH e CLP nell’ambito del sistema europeo di vigilanza del mercato. Di conseguenza, le materie prime pericolose rientrano a pieno titolo nel perimetro dei controlli finalizzati a garantire la conformità dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione.
La Circolare prevede inoltre la possibilità di utilizzare un’apposita autodichiarazione quando la materia prima pericolosa non è ancora destinata alla vendita o all’utilizzo nel mercato europeo, ad esempio perché deve essere sottoposta a formulazione, rilavorazione, adeguamento tecnico oppure riesportazione verso Paesi extra UE. Attraverso tale dichiarazione l’operatore attesta che il bene, al momento della presentazione in dogana, non è destinato alla distribuzione, al consumo o all’utilizzo nel mercato europeo oppure che tale destinazione avverrà soltanto dopo il soddisfacimento di tutti i requisiti normativi applicabili.
Per le sostanze e le miscele pericolose questo aspetto richiede tuttavia particolare cautela. Non tutti gli obblighi possono infatti essere rinviati alla fase successiva della commercializzazione. Alcuni adempimenti previsti dal regolamento REACH possono sorgere già al momento dell’importazione della sostanza, indipendentemente dall’eventuale successiva vendita.L’utilizzo dell’autodichiarazione richiede quindi la disponibilità di una solida documentazione a supporto. L’impresa deve poter dimostrare il luogo di stoccaggio della materia prima, l’uso previsto, l’eventuale destinazione extra UE, l’avvenuta verifica della conformità rispetto ai regolamenti REACH e CLP e alle altre normative applicabili, nonché l’eventuale piano di adeguamento prima dell’utilizzo o della commercializzazione.
Qualora l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nutra dubbi sulla correttezza delle dichiarazioni rese, può richiedere ulteriore documentazione giustificativa. Se successivamente allo svincolo emerge che la materia prima è stata immessa sul mercato in assenza dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa applicabile, la Circolare prevede il coinvolgimento della Guardia di Finanza nelle attività di controllo. Le verifiche possono essere effettuate anche sulla base di fatture, contratti, documenti di consegna e ulteriore documentazione commerciale acquisita successivamente all’operazione di importazione.
Per le aziende che gestiscono sostanze e miscele pericolose il messaggio è chiaro: la conformità normativa deve essere verificata già nelle fasi iniziali della supply chain. In questo contesto, sistemi digitali di gestione documentale, tracciabilità delle sostanze, archiviazione delle schede di sicurezza e verifica automatizzata degli obblighi regolatori possono rappresentare un supporto concreto per ridurre il rischio di errori, migliorare la compliance e garantire una maggiore affidabilità dei processi aziendali.
COSA DICE LA LEGGE
- La disciplina europea in materia di importazione e commercializzazione di sostanze e miscele pericolose si fonda principalmente sul Regolamento (UE) 2019/1020 relativo alla vigilanza del mercato e alla conformità dei prodotti, sul Regolamento REACH (CE n. 1907/2006) e sul Regolamento CLP (CE n. 1272/2008).
- L’importazione nell’Unione Europea può comportare obblighi che sorgono già al momento dell’ingresso della sostanza nel territorio unionale. L’operatore economico deve quindi verificare non soltanto la corretta classificazione dei prodotti chimici, ma anche eventuali registrazioni, restrizioni, autorizzazioni e obblighi informativi previsti dalla normativa vigente.
- In Italia, le attività di vigilanza e controllo coinvolgono diverse autorità competenti, tra cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Ministero della Salute, le Autorità regionali competenti, le ASL e la Guardia di Finanza, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Verificare la destinazione della materia prima prima dello sdoganamento.
- Accertare la conformità REACH e CLP già nelle fasi preliminari dell’importazione.
- Controllare la disponibilità e l’aggiornamento delle schede dati di sicurezza.
- Mappare eventuali restrizioni, autorizzazioni o obblighi specifici applicabili alla sostanza.
- Conservare in formato digitale tutta la documentazione tecnica e commerciale.
- Definire procedure formalizzate per stoccaggio, trasformazione, utilizzo e riesportazione.
- Integrare funzioni acquisti, HSE, qualità e dogana in un unico processo di verifica.
- Predisporre evidenze documentali a supporto delle autodichiarazioni eventualmente presentate.
- Effettuare audit periodici sulla conformità delle materie prime importate.
- Utilizzare strumenti digitali per il monitoraggio degli adempimenti normativi e delle scadenze documentali.
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I concetti chiave da ricordare sono pochi ma determinanti.
- Primo: importazione e conformità normativa non sono la stessa cosa. Lo svincolo doganale non garantisce automaticamente la possibilità di utilizzare o commercializzare una sostanza nel mercato europeo.
- Secondo: REACH e CLP devono essere verificati prima che il prodotto venga immesso sul mercato o utilizzato nelle condizioni previste dalla normativa.
- Terzo: l’autodichiarazione prevista dalla Circolare ADM può essere uno strumento utile, ma richiede prove documentali solide e verificabili.
- Quarto: la tracciabilità documentale rappresenta oggi uno degli elementi più importanti per dimostrare la conformità e affrontare eventuali controlli da parte delle autorità.
- Quinto: la collaborazione tra funzioni HSE, compliance, acquisti, logistica e dogana è essenziale per prevenire contestazioni e ridurre i rischi operativi.
Articolo redatto in collaborazione con FLASHPOINT S.r.l.
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