Imprese artigiane edilizia: limiti dimensionali e altri chiarimenti

A cura della Redazione

L’INPS, con il messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, interviene con chiarimenti in materia di inquadramento previdenziale e limiti dimensionali per le imprese artigiane operanti nel settore edile e, in particolare, in quello dell'installazione di impianti.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 443/1985, il legislatore fissa i limiti dimensionali massimi affinché un'impresa possa mantenere la qualifica di artigiana. Nello specifico, per le imprese di costruzioni edili (e attività affini/rifinitura ricomprese nel settore), il limite è fissato a 10 dipendenti, elevabile fino a 14 a condizione che i lavoratori aggiuntivi siano assunti con contratto di apprendistato (art. 4, comma 1 lett. e). A tali imprese viene attribuito il Codice Autorizzazione (CA) "5G".

Per le restanti imprese artigiane, il limite ordinario generale è disciplinato dalla lettera a) del medesimo articolo (identificato dal CA "5C").

L'Istituto ha ribadito che, in via generale, alle imprese classificate con i Codici Statistici Contributivi (CSC) da 4.13.02 a 4.13.08 deve essere attribuito il CA "5G", assoggettandole quindi ai limiti dimensionali propri dell'edilizia artigiana.

Una eccezione riguarda le imprese classificate con i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici.

Nella risposta all'interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro ha chiarito che:

  • Le imprese che svolgono prevalentemente attività edile hanno l'obbligo sia del DURC di congruità sia dell'iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa;
  • Le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile (ad es. attività impiantistiche slegate dalla costruzione prevalente di edifici) sono tenute unicamente al rilascio del DURC di congruità per i cantieri edili eventualmente aperti, ma non all'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.

Non sussistendo l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, tali imprese non rientrano nel perimetro dei limiti dimensionali restrittivi previsti per l'edilizia artigiana (CA "5G"), potendo beneficiare del più favorevole inquadramento legato al CA "5C" (tramite l'attribuzione del nuovo CA "4X").

Per i datori di lavoro già in possesso di matricola con CA "5G" che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici, l'INPS ha previsto una specifica procedura di regolarizzazione e adeguamento. A partire dal 23 ottobre 2026, i datori di lavoro possono trasmettere un'apposita dichiarazione di responsabilità. Lo "Smart Task" denominato "Limiti impresa impiantistica artigiana" è disponibile all'interno della sezione "Contatti" del Cassetto Previdenziale del Contribuente, indicando come decorrenza della variazione il 01/07/2026 (o la data successiva di effettiva decorrenza).

L'invio comporterà l'attribuzione del CA "4X" (ridefinito dal 1° luglio 2026 come "Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili") e, di conseguenza, del CA "5C".

Il messaggio fornisce infine un importante promemoria sulla gestione delle imprese che esercitano attività plurime con l'apertura di più matricole:

  1. L'inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto esclusivamente alla matricola riferita all'attività economica esercitata in modo personale e professionale dal titolare o dalla maggioranza dei soci.
  2. Le ulteriori matricole devono essere obbligatoriamente classificate nel settore Industria o Terziario in base all'attività effettiva. Le Sedi INPS provvederanno alla riclassificazione d'ufficio delle posizioni errate.
  3. Ai fini del calcolo del limite dimensionale ex art. 4 della Legge n. 443/1985, in presenza di più matricole sotto lo stesso codice fiscale, devono essere considerati unicamente i dipendenti esposti sulla matricola artigiana.

È utile verificare tempestivamente le posizioni dei clienti operanti nel settore impiantistico (CSC interessati) per valutare l'opportunità di trasmettere le dichiarazioni di responsabilità ed evitare disallineamenti nei limiti dimensionali computati dall'Istituto.

 

Riproduzione riservata ©