In GU il TU delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

A cura della Redazione

Sulla G.U. n. 181/2026 è stato pubblicato il Dlgs n. 141 del 5 agosto 2026, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e di accertamento e le disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici.

Tra le disposizioni contenute si evidenziano le seguenti di particolare importanza per i datori di lavoro sostituti d’imposta.

L’art. 28 prevede che i sostituti d’imposta devono indicare, per ogni dipendente, le detrazioni fiscali spettanti (previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR) nei libri obbligatori del lavoro, sulla base della richiesta presentata dal lavoratore. Inoltre, tutte le somme e i compensi corrisposti a ciascun dipendente devono essere riportati nel LUL (in origine nel libro paga).

L’art.65 invece prevede che per semplificare la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (ossia il mod. 770), i datori di lavoro che effettuano ritenute su redditi da lavoro dipendente o autonomo possono comunicare mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a ritenute, trattenute, crediti e altre informazioni richieste. Queste comunicazioni sostituiscono, a tutti gli effetti, parte della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

La procedura è inizialmente prevista in via sperimentale per i sostituti con massimo cinque dipendenti (limite eventualmente ampliabile) e vincola per tutto l’anno fiscale. I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 telematico, autorizzando l’addebito sul conto corrente del sostituto. Le comunicazioni possono essere inviate direttamente dal sostituto o tramite intermediari abilitati. Le modalità operative saranno definite dall’Agenzia delle Entrate.

L’art. 71 semplifica anche gli adempimenti relativi alle addizionali regionali e comunali. In particolare, si prevede che i Comuni trasmettano telematicamente al Portale del federalismo fiscale i dati contenuti nei regolamenti e nelle delibere sull’addizionale comunale IRPEF, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La trasmissione serve a semplificare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, dei CAF e degli intermediari, garantendo la pubblicazione delle informazioni sul sito previsto dalla normativa. Restano obbligatori anche l’invio e la pubblicazione telematica dei regolamenti e delle delibere.

L’art. 83 interviene in merito ai sostituti d’imposta che offrono assistenza fiscale ai propri dipendenti prevedendo che gli stessi devono raccogliere le dichiarazioni, elaborarle, consegnare il modello e il prospetto di liquidazione, effettuare i conguagli e trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate.

Devono inoltre verificare la correttezza formale delle dichiarazioni, rispettare le scadenze di invio previste, comunicare i risultati delle dichiarazioni e conservarne copia per il periodo stabilito dalla legge. I sostituti che non svolgono assistenza fiscale devono comunque agevolare l’attività dei CAF. Gli esiti delle dichiarazioni vengono utilizzati per effettuare eventuali rimborsi o trattenute sulle ritenute fiscali dei dipendenti.

Infine, si segnala che l’art. 245 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale delle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti d’imposta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione, applicando criteri selettivi stabiliti dalla stessa Agenzia e tenendo conto del rischio di evasione e delle risorse disponibili degli uffici.

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