INPS: la circolare 101/2006 sul mod. 770/2006
A cura della Redazione
OGGETTO: Provvedimento 17 gennaio 2006 dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 24 del 31 gennaio 2006. Approvazione del modello 770/2006 Semplificato, relativo all'anno 2005, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati. SOMMARIO: Chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2006 Semplificato parte C: integrazioni alle istruzioni contenute nel Provvedimento del 17.01.2006. Premessa Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2006, pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n.25 del 31 gennaio 2006 - Serie generale (Allegato 1), è stato approvato, il modello 770/2006 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2005 soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23,24,25,25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2005 per il periodo d'imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell'anno 2005 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nello stesso anno 2005 per il periodo d'imposta precedente. I soggetti obbligati alla presentazione sono indicati dettagliatamente al punto 1 delle istruzioni per la compilazione del modello (Allegato 2). Modalità e termini di presentazione della dichiarazione La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del DPR 22 luglio 1998 n.322 Mod. 770/2006 SEMPLIFICATO deve essere presentata esclusivamente per via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato, ai sensi dell'art.3, comma 2, del citato DPR n.322/1998 e successive modificazioni. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 2 ottobre 2006, presentando il modello770/2006 SEMPLIFICATO. Composizione del modello 770/2006 SEMPLIFICATO Il modello e le relative istruzioni sono prelevabili dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Le istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali INPS sono analoghe a quelle contenute nel mod. CUD 2006 e sono riportate integralmente in Appendice al modello 770/2006 Semplificato. La parte C (Dati previdenziali e assistenziali INPS), (All.2) come già anticipato con la circolare n. 34 del 6 marzo 2006 è stata notevolmente semplificata, per effetto dell'introduzione, dal 1° gennaio 2005, della denuncia EMens, prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326. Modalità di compilazione Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (All. 3 - APPENDICE). Dati previdenziali e assistenziali INPS La parte C dei Dati previdenziali e assistenziali INPS è stata suddivisa in due sezioni: . Sezione 1 per i lavoratori subordinati; . Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi SEZIONE 1 Lavoratori subordinati Nel punto 1 del campo - Matricola aziendale - deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'INPS al datore di lavoro. Nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole INPS diverse, devono essere compilati distinti riquadri dei dati previdenziali ed assistenziali. Il punto 2 - Ente pensionistico INPS - va sempre barrato quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS ( FPLD, ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ex Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, ex Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, Fondo speciale di previdenza per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (dazieri), Gestione speciale ex enti pubblici creditizi). Il punto 3 - Altro ente pensionistico - deve essere barrato per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS (ad esempio: INPDAP, INPGI, ENPALS, forme pensionistiche estere, ecc). Nel punto 4 - Imponibile previdenziale - deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.) nonché l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Riguardo l'imponibile si forniscono alcune precisazioni. Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali. per i lavoratori occupati all'estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali, per i soci di cooperative ex DPR n. 602/70, per i lavoratori soggetti al massimale di cui all'art. 2, co. 18, della legge n.335/1995, fissato per l'anno 2005 in euro 84.049,00, le cui forme contributive siano versate su basi imponibili diverse la retribuzione da indicare in tale punto deve essere quella assoggettata al contributo IVS. per i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2005 (ultimo giorno lavorato) l'indennità sostitutiva del preavviso va inclusa in tale campo anche per la parte che copre l'anno 2006; ai fini del relativo accreditamento contributivo, il periodo di riferimento viene specificato nell'elementoRiproduzione riservata ©