Italia-Moldova: le istruzioni Inail sull’accordo in materia di sicurezza sociale

A cura della Redazione

L’Inail, con la circolare n. 34 del 10 luglio 2026, ha fornito le istruzioni in merito alle disposizioni in materia di sicurezza sociale previste dall’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova e dalla relativa Intesa amministrativa. 

L’Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti. Inoltre, si applica anche ai rifugiati e agli apolidi, residenti nel territorio di uno degli Stati, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti.

Per la Repubblica italiana il campo di applicazione oggettivo dell’Accordo ricomprende:

a) le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall'Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps;

b) le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'Inail.

Inoltre, si applica alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni di cui ai punti a) e b).

Restano, invece, escluse dal campo di applicazione dell’Intesa bilaterale, sempre per l’Italia, l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia.

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