L'etichetta che si sfoglia: come cambia la comunicazione del rischio chimico
A cura della Redazione
Con il Regolamento (UE) 2024/2865 l'Europa riscrive le regole per etichettare sostanze e miscele pericolose. Arrivano caratteri più leggibili, etichette pieghevoli e multistrato, etichette digitali consultabili con un QR code, stazioni di ricarica per i prodotti sfusi e nuovi vincoli per pubblicità e vendite online. Il rinvio delle scadenze al 2027 e al 2028 concede tempo alle imprese, ma non è un motivo per aspettare. Per chi gestisce il rischio chimico in azienda, l'etichetta resta il primo strumento di prevenzione che il lavoratore ha tra le mani.
COSA TRATTA
C'è un momento, nella giornata di un magazziniere o di un'addetta alle pulizie industriali, che nessun documento di valutazione dei rischi riesce a fotografare fino in fondo. È l'attimo in cui la mano afferra una tanica, la gira e cerca con lo sguardo quel riquadro con il bordo rosso. Pochi secondi. Lì dentro si gioca buona parte della prevenzione del rischio chimico, perché l'etichetta è l'unica informazione sul pericolo che accompagna fisicamente il prodotto fino al punto d'uso. La scheda di sicurezza sta nel faldone, o nel gestionale, e la formazione è stata fatta mesi fa. L'etichetta invece è lì, sotto gli occhi di chi lavora.
Proprio per questo il legislatore europeo ha scelto di rimetterci mano. Il riferimento resta il Regolamento (CE) n. 1272/2008, il CLP, che disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Al Titolo III, negli articoli da 29 a 34, entra nel dettaglio dell'etichetta. Su questo impianto è intervenuto il Regolamento (UE) 2024/2865, entrato in vigore il 10 dicembre 2024. La revisione parte da una constatazione semplice: le etichette di oggi sono spesso illeggibili, affollate di frasi in più lingue, stampate in caratteri minuscoli su confezioni sempre più piccole. E intanto il mercato è cambiato. Si compra online, si ricarica il flacone alla colonnina, si spedisce in mezza Europa lo stesso prodotto con un'unica confezione.
Le novità riguardano anzitutto la leggibilità, con regole su dimensione dei caratteri, spaziatura e colore. Il regolamento introduce in modo organico le etichette pieghevoli e multistrato e dà una cornice giuridica all'etichetta digitale. Regola inoltre la vendita di prodotti sfusi e rafforza i vincoli su pubblicità e vendita a distanza. Il calendario originario prevedeva di applicare la maggior parte delle modifiche dal 1° luglio 2026 e una parte dal 1° gennaio 2027. Visto l'impatto sulle imprese, il successivo Regolamento (UE) 2025/2439 ha spostato le date al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028.
Su questo rinvio conviene essere netti: leggerlo come un liberi tutti sarebbe un errore. Il posticipo serve ai fornitori, che devono ristampare milioni di etichette e smaltire le scorte. Non riguarda l'azienda utilizzatrice, che quelle etichette le riceve, le legge e deve farle capire a chi lavora. Per il datore di lavoro, l'RSPP e l'HSE manager questi mesi sono una finestra per prepararsi, non una sospensione del problema.
ETICHETTE CHE SI APRONO: PIEGHEVOLI E MULTISTRATO
La prima novità che si vedrà sugli scaffali è l'etichetta pieghevole. Esisteva già, ma le sue regole stavano in una linea guida dell'ECHA, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Ora sono entrate nel testo del CLP, all'articolo 31 e all'allegato I, punto 1.2.1.6, e questo cambia il loro peso: da buona prassi raccomandata diventano requisito vincolante.
Il principio è quello di un piccolo libretto ancorato al contenitore. La prima pagina, quella che si vede senza aprire nulla, deve riportare nome, indirizzo e telefono del fornitore. Vi compaiono anche la quantità nominale, se non è indicata altrove, e gli identificatori del prodotto in tutte le lingue usate all'interno. Dove previsti, deve contenere i pittogrammi, le avvertenze e l'identificatore unico di formula (UFI), il codice con cui i centri antiveleni risalgono alla composizione esatta della miscela. Con un rinvio testuale o un simbolo deve segnalare che all'interno ci sono le informazioni complete, e deve riportare le sigle delle lingue presenti. Le pagine interne contengono tutti gli elementi dell'etichetta, ripetuti per ciascuna lingua.
Accanto al modello multipagina, che si srotola restando attaccato alla confezione, ci sono le etichette multistrato: strati adesivi sovrapposti che si sollevano e si richiudono. Sulla carta è un passo avanti, ma in reparto il discorso cambia. Un'etichetta che si apre è anche un'etichetta che si strappa. Se è unta di prodotto si incolla su se stessa, e l'operatore con i guanti in nitrile fatica a sfogliarla. Chi fa sopralluoghi lo sa bene. Le etichette deteriorate sui contenitori in uso sono tra le non conformità più ricorrenti, e la nuova tipologia rischia di aumentarle se non la si governa.
Durante gli audit, è abbastanza normale e scontato trovare contenitori anonimi, oppure etichette di fortuna scritte a penna, che non danno reali garanzie sul contenuto. Durante l'ultima ondata di caldo, grazie alla grande sete dei lavoratori, i pronto soccorso delle principali città hanno registrato un costante aumento dei ricoveri dovuti all' ingestione di liquidi (solventi o acidi) contenuti all' interno di bottiglie di PET che avrebbero dovuto contenere acqua e riempite per mille motivi senza nemmeno etichettare.
Educare gli operatori ad usare contenitori originali, ed a non riempire a caso bottiglie vuote senza etichetta, è una sfida mai chiusa del tutto, e che in passato ha contato anche diversi decessi.
Rifiutare il nuovo formato non serve, anzi: porta più informazioni in meno spazio. Serve integrarlo nelle verifiche periodiche e nella formazione. Bisogna insegnare a riconoscere il segnale che indica le pagine interne e far rientrare il controllo delle etichette nei giri ispettivi. Occorre anche stabilire cosa si fa quando un'etichetta non è più leggibile. Sembra poco, ma è la differenza tra un'informazione che arriva e una che si perde.
L'ETICHETTA DIGITALE: UN QR CODE CHE NON SOSTITUISCE NULLA
Il secondo capitolo riguarda l'etichetta digitale, disciplinata dagli articoli 34 bis e 34 ter del CLP. Qui il regolamento è molto chiaro e va letto con attenzione, perché intorno al QR code sulle confezioni circolano già interpretazioni fantasiose. L'articolo 34 bis stabilisce che gli elementi dell'etichetta vanno forniti su un'etichetta fisica. Quella digitale può affiancarla, in via volontaria e complementare. Possono stare solo in formato digitale soltanto le informazioni supplementari dell'allegato I, punto 1.6, cioè quelle previste dall'articolo 25, paragrafo 3. Pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo H e consigli di prudenza P restano sulla confezione, stampati e leggibili.
I requisiti dell'articolo 34 ter sono pensati dalla parte di chi consulta. L'etichetta digitale deve funzionare con i principali motori di ricerca e sistemi operativi ed essere gratuita. Deve essere raggiungibile in non più di due clic e disponibile in più lingue, da qualunque Paese ci si colleghi. Non si può chiedere di registrarsi, di scaricare un'applicazione o di creare una password. La presentazione deve tenere conto dei gruppi vulnerabili, come persone con disabilità visive, anziani o chi ha poca familiarità con gli strumenti digitali.
C'è poi una tutela della riservatezza: il fornitore non può tracciare chi accede né usare dati oltre quanto serve a fornire l'etichetta. Le informazioni devono restare online per almeno dieci anni, o di più se lo prevedono altre norme dell'Unione. Se al momento dell'acquisto l'etichetta digitale non è disponibile, o se qualcuno la chiede a voce o per iscritto, il fornitore deve dare le informazioni con altri mezzi. Deve farlo gratuitamente, anche a chi non acquista.
Per un'azienda con squadre multilingue il vantaggio è evidente. Chi non padroneggia l'italiano può inquadrare il codice e leggere le stesse informazioni nella propria lingua. Può trovare le istruzioni d'uso o un breve video dimostrativo, senza che l'imballaggio diventi un muro di testo. È uno strumento concreto per rafforzare l'informazione prevista dagli articoli 36 e 227 del D.Lgs. 81/2008, che chiedono di rendere le informazioni comprensibili per chi le riceve.
La prudenza però è d'obbligo. Il QR code sulla confezione porta al sito del fornitore, non al sistema di gestione dell'azienda. Non dice nulla delle misure adottate in quel reparto, dei DPI scelti o del limite di esposizione monitorato. Né dice nulla del lavoratore con giudizio di idoneità con limitazioni per una sensibilizzazione cutanea. Il salto di qualità arriva quando l'azienda collega il mondo del fornitore al proprio. Serve un archivio digitale delle schede di sicurezza sempre aggiornato, con avvisi automatici quando una scheda cambia revisione. Sulle postazioni, codici interni possono rimandare alla procedura di reparto, alla scheda sintetica per il lavoratore e alla formazione ricevuta. La tecnologia non sostituisce l'etichetta e non sostituisce il preposto. Riduce però le occasioni in cui l'informazione giusta non arriva alla persona giusta.
PRODOTTI SFUSI, PUBBLICITÀ E VENDITE ONLINE
Il Regolamento (UE) 2024/2865 prende atto anche della diffusione dei prodotti sfusi venduti tramite stazioni di ricarica, a consumatori e utilizzatori professionali. L'etichetta di ogni sostanza o miscela pericolosa venduta così va fissata saldamente sulla stazione di ricarica, in orizzontale e in posizione visibile. L'acquirente deve poter ricevere un'etichetta da applicare al proprio contenitore. Per ogni imballaggio ricaricato valgono comunque le regole del Titolo III sulla comunicazione dei pericoli. Sono escluse dalla ricarica le sostanze e le miscele delle classi di pericolo più gravi. Tra queste ci sono gli infiammabili, le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, i sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle, le sostanze PBT e vPvB e gli interferenti endocrini.
Chi gestisce la sicurezza in azienda farebbe bene a leggere questa parte pensando ai propri travasi. La ricarica dalla colonnina del rivenditore è regolata. Il travaso interno da fusto a spruzzino, fatto al mattino nel ripostiglio, spesso non lo è. Ed è lì che nascono i contenitori anonimi, le bottiglie d'acqua riusate, le etichette scritte a pennarello. Il principio che il legislatore applica al commercio vale a maggior ragione in reparto: ogni contenitore riempito deve portare con sé la sua etichetta.
Su pubblicità e vendite a distanza, gli articoli 48 e 48 bis chiudono alcune scappatoie. La pubblicità di sostanze e miscele vendute al pubblico deve riportare la dicitura "Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto". Se il prodotto è classificato come pericoloso, l'annuncio deve riportare, secondo i casi, pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e indicazioni supplementari EUH. Pittogrammi e avvertenze si possono omettere solo se la pubblicità non è visiva. Sono vietate diciture come "non tossico", "non nocivo", "non inquinante" e qualsiasi affermazione incoerente con la classificazione. Nelle vendite online, infine, l'offerta deve mostrare gli elementi dell'etichetta in modo chiaro e visibile, prima dell'acquisto.
Per l'ufficio acquisti è un aiuto concreto. Si possono confrontare i prodotti anche in base al loro profilo di pericolo prima di ordinarli. Così si applica davvero il principio dell'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008: sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno. Un criterio di acquisto che include la classificazione è prevenzione a monte, e anche la più economica.
DIMENSIONI, LEGGIBILITÀ E TEMPI DI AGGIORNAMENTO
La leggibilità è il filo conduttore della riforma. L'articolo 31 aggiornato ribadisce che l'etichetta va scritta nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. Si possono usare più lingue, purché riportino le stesse informazioni. L'etichetta va fissata saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza. Deve essere leggibile in orizzontale quando la confezione è nella sua posizione normale. Gli elementi devono essere chiari, indelebili e distinguibili dallo sfondo. Dimensione e spaziatura devono renderli facili da leggere, secondo la formattazione dell'allegato I, punto 1.2.1. Forma, colore e dimensione dei pittogrammi e dell'etichetta sono fissati all'allegato I, punto 1.2.1.4, in base alla capacità dell'imballaggio.
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Capacità dell'imballaggio |
Dimensioni dell'etichetta (mm) |
Dimensioni dei pittogrammi (mm) |
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Fino a 3 litri |
Possibilmente almeno 52 x 74 |
Non inferiore a 10 x 10, possibilmente almeno 16 x 16 |
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Oltre 3 e fino a 50 litri |
Almeno 74 x 105 |
Almeno 23 x 23 |
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Oltre 50 e fino a 500 litri |
Almeno 105 x 148 |
Almeno 32 x 32 |
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Oltre 500 litri |
Almeno 148 x 210 |
Almeno 46 x 46 |
C'è poi un aspetto che interessa da vicino chi tiene aggiornato il DVR: entro quanto tempo il fornitore deve aggiornare l'etichetta. L'articolo 30, nella nuova formulazione, distingue tre casi.
- Entro 6 mesi, quando si aggiunge una nuova classe di pericolo, viene attribuita una classe o categoria più grave o servono nuove informazioni in etichetta.
- Entro 18 mesi, quando la nuova classificazione porta a una classe o categoria meno grave.
- Entro 18 mesi, quando le modifiche derivano da atti delegati di adeguamento al progresso tecnico, salvo diversa indicazione degli atti stessi.
Nella vita di un'azienda questo significa che in magazzino possono convivere, per mesi, confezioni dello stesso prodotto con etichette diverse. Una è vecchia, l'altra è aggiornata e ha un pittogramma in più. Chi vede comparire un simbolo nuovo su un prodotto che usa da anni deve sapere cosa significa e a chi rivolgersi. L'RSPP deve saperlo prima di lui, perché una classificazione più severa può cambiare l'esito della valutazione del rischio chimico prevista dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/2008. Le ricadute toccano la sorveglianza sanitaria e i DPI. Nei casi più gravi scatta l'applicazione del Capo II del Titolo IX, dedicato agli agenti cancerogeni e mutageni.
LA CULTURA DELLA SICUREZZA PASSA ANCHE DA UN RIQUADRO ADESIVO
Dietro una riforma che sembra tecnica, quasi tipografica, c'è un'idea di prevenzione molto concreta. Il rischio si riduce quando l'informazione arriva nel momento giusto e nella forma giusta, alla persona che deve usarla. La stessa logica dovrebbe guidare la gestione del rischio chimico in azienda. Un DVR impeccabile non serve a nulla se l'operaio del secondo turno non capisce il pittogramma sulla tanica che ha davanti.
Le aziende che negli anni hanno ridotto gli indici di frequenza e gravità degli infortuni da agenti chimici raccontano quasi sempre la stessa storia. In testa ci sono le dermatiti e le irritazioni oculari, e il miglioramento non è venuto dall'aggiungere carta. È venuto dal rendere l'informazione accessibile. Queste aziende tengono l'inventario dei prodotti chimici su piattaforme condivise e mettono una scheda sintetica su ogni postazione. Fanno formazione breve e ripetuta in lingua madre, e registrano e analizzano le verifiche sul campo. Sono interventi che si documentano e si misurano, e spesso trovano spazio anche nella domanda OT23. Il nuovo CLP è l'occasione per rimettere ordine in questo processo, a partire dall'inventario.
Resta una domanda da portare in riunione: quanti prodotti chimici presenti oggi nel vostro sito hanno un'etichetta che un neoassunto saprebbe leggere e capire da solo?
COSA DICE LA LEGGE
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP): disciplina classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele. Il Titolo III (artt. 29-34) regola l'etichettatura; l'art. 30 i tempi di aggiornamento; l'art. 31 le regole generali di apposizione; l'allegato I, punto 1.2.1.4, le dimensioni minime di etichette e pittogrammi.
- Regolamento (UE) 2024/2865: modifica il CLP. In vigore dal 10 dicembre 2024, introduce requisiti di leggibilità, etichette pieghevoli e multistrato (art. 31 e allegato I, punto 1.2.1.6), etichetta digitale (artt. 34 bis e 34 ter), regole per i prodotti sfusi e le stazioni di ricarica, obblighi su pubblicità e vendite a distanza (artt. 48 e 48 bis).
- Regolamento (UE) 2025/2439: posticipa l'applicazione delle nuove disposizioni al 1° gennaio 2027 e al 1° gennaio 2028.
- Tempi di aggiornamento dell'etichetta: 6 mesi per classificazioni più gravi o nuove informazioni; 18 mesi per classificazioni meno gravi e per modifiche derivanti da atti di adeguamento al progresso tecnico.
- Etichetta digitale: volontaria e complementare a quella fisica; gratuita, accessibile in massimo due clic, senza registrazione né app, multilingue, disponibile per almeno dieci anni. Pittogrammi, avvertenze, frasi H e P restano obbligatoriamente sull'etichetta fisica.
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH): disciplina la scheda di dati di sicurezza, che deve essere coerente con la classificazione riportata in etichetta.
- D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I: obblighi del datore di lavoro per la protezione dagli agenti chimici, in particolare valutazione dei rischi (art. 223), misure generali (art. 224), informazione e formazione dei lavoratori (art. 227), in attuazione della Direttiva 98/24/CE.
- D.Lgs. 81/2008, artt. 15, 36 e 37: misure generali di tutela, tra cui la sostituzione di ciò che è pericoloso, e obblighi di informazione e formazione comprensibili per i lavoratori.
- D.Lgs. 186/2011: sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento CLP.
MODIFICHE AL DVR
La revisione del CLP non modifica direttamente gli obblighi del datore di lavoro. Incide però sulle informazioni su cui poggia la valutazione del rischio chimico. Il DVR va riesaminato in questi casi:
- un prodotto in uso riceve una classificazione più grave o nuovi elementi in etichetta;
- entrano in azienda prodotti con etichetta pieghevole, multistrato o digitale, che richiedono un modo diverso di consultarla;
- si acquistano prodotti sfusi da stazioni di ricarica o si organizzano travasi interni.
Nella sezione sugli agenti chimici conviene scrivere come l'azienda gestisce il periodo transitorio, quando convivono confezioni con etichette vecchie e nuove. Va indicato anche come si garantisce la comprensione delle informazioni ai lavoratori stranieri o con disabilità visive. Va rivalutata infine la sorveglianza sanitaria per le mansioni esposte a prodotti riclassificati come sensibilizzanti o CMR.
PROCEDURE DI SICUREZZA
Le novità suggeriscono di rivedere alcune procedure o di crearne di nuove.
- La procedura di ricevimento merci dovrebbe prevedere il controllo della presenza e dell'integrità dell'etichetta. Dovrebbe anche verificare se compaiono pittogrammi nuovi rispetto alla fornitura precedente e, in quel caso, avvisare l'RSPP.
- Serve poi una procedura per travasi e contenitori secondari, che vieti i contenitori non etichettati e stabilisca chi stampa le etichette e con quali contenuti.
- La gestione delle schede di sicurezza va collegata a quella delle etichette, con un responsabile dell'aggiornamento e tempi certi.
- Occorre infine una procedura per le etichette danneggiate o illeggibili. Deve indicare quando isolare il prodotto e come recuperare le informazioni, anche dall'etichetta digitale o chiedendole al fornitore.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Aggiornare entro tre mesi l'inventario degli agenti chimici. Per ogni prodotto registrare classificazione, revisione della scheda di sicurezza e tipo di etichetta: tradizionale, pieghevole, multistrato o con QR code. Indicatore: 100% dei prodotti censiti con data di revisione verificata.
- Inserire nel controllo al ricevimento merci una verifica dell'etichetta, confrontandola con il lotto precedente. Se compare un pittogramma nuovo, il prodotto non si usa finché l'RSPP non dà il via libera.
- Vietare i contenitori senza etichetta e fornire ai reparti etichette conformi, prestampate o da stampare, per i travasi. Indicatore: zero contenitori anonimi rilevati nei sopralluoghi mensili.
- Aggiungere il controllo dell'integrità delle etichette alla lista di verifica dei giri ispettivi dei preposti, registrando e fotografando le non conformità.
- Organizzare una sessione di 30 minuti sulla lettura delle nuove etichette pieghevoli e digitali, con prova pratica su confezioni reali. Indicatore: almeno il 90% degli addetti esposti formato entro sei mesi, con verifica di apprendimento superata.
- Verificare che i lavoratori stranieri abbiano le informazioni nella propria lingua, anche tramite l'etichetta digitale, e preparare schede sintetiche di postazione tradotte.
- Chiedere per iscritto ai fornitori il piano di adeguamento delle etichette alle scadenze 2027-2028 e l'elenco dei prodotti che cambieranno classificazione.
- Inserire nel capitolato acquisti il criterio della classificazione di pericolo, preferendo i prodotti meno pericolosi a parità di prestazioni. Obiettivo misurabile: in due anni, 15% in meno di prodotti classificati CMR o sensibilizzanti in azienda.
- Leva strategica: spostare l'archivio di schede di sicurezza ed etichette su una piattaforma condivisa, con avvisi automatici di aggiornamento e codici di reparto che rimandano alla procedura specifica. Indicatore: meno di 30 giorni, in media, tra l'arrivo di una nuova scheda e l'aggiornamento della valutazione.
- Leva strategica: monitorare ogni anno infortuni e quasi incidenti da agenti chimici, dermatiti comprese, collegandoli ai prodotti coinvolti. Fissare un obiettivo di riduzione degli indici di frequenza e documentarlo anche per la domanda OT23.
IL 20% CHE CONTA (PER L'80% DEI RISULTATI)
A. L'etichetta fisica resta obbligatoria: il QR code aggiunge informazioni, non ne toglie.
B. Il rinvio al 2027-2028 riguarda i fornitori; l'azienda deve prepararsi da subito.
C. Un nuovo pittogramma su un prodotto già in uso è il segnale per rivedere la valutazione del rischio chimico.
D. Nessun contenitore senza etichetta, travasi interni compresi.
E. Un archivio digitale aggiornato di schede ed etichette porta l'informazione del fornitore fino alla postazione di lavoro.
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