La strage nella discoteca di Corinaldo: le condanne definitive confermano la responsabilità condivisa

A cura della Redazione

Con la sentenza n. 28580 del 28 luglio 2026, la Corte di Cassazione formula le sentenze definitive per una tragedia che ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi pubblici dedicati ad eventi di spettacolo. Vengono così confermate le responsabilità di organizzatori, gestori della sicurezza e proprietari dell'immobile.

Il fatto

La vicenda riguarda la tragedia verificatasi nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 presso la discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona, durante un concerto.  

All'interno del locale erano presenti almeno 1.158 persone, a fronte di una capienza autorizzata di 871, con una forte concentrazione di pubblico nella pista principale, la cui capienza massima era di 459 persone. Poco prima dell'inizio dell'esibizione, la diffusione di una sostanza urticante, riconducibile all'utilizzo di spray al peperoncino da parte di soggetti successivamente perseguiti in altro procedimento, provocò il panico tra i presenti.

L’evento provocò il deflusso incontrollato di un gran numero di persone verso l’uscita di sicurezza più prossima, denominata S3. L'elevatissima concentrazione di persone e la caduta di alcune di queste determinò il blocco del deflusso e il cedimento delle balaustre poste lungo la rampa esterna. Numerose persone precipitarono da un'altezza di circa due metri, rimanendo schiacciate nella calca. Sei giovani persero la vita per “sindrome asfittica acuta da immobilizzazione del torace del tipo asfissia nella folla” e altre 197 persone riportarono lesioni.

Le problematiche evidenziate dalle indagini

Le indagini accertarono numerose criticità:

  • sovraffollamento del locale;
  • inadeguatezza delle vie di esodo;
  • pessimo stato manutentivo delle balaustre;
  • carenze nella gestione delle emergenze e nell’organizzazione del servizio di sicurezza;
  • irregolarità amministrative e strutturali dell'immobile destinato a ospitare il pubblico spettacolo.

Il giudizio

La Corte di Cassazione ha sostanzialmente confermato le condanne pronunciate nei confronti degli organizzatori dell'evento, del responsabile della sicurezza e dei proprietari dell'immobile.

La Corte afferma che la posizione di garanzia non deriva esclusivamente da una qualifica formale, ma può nascere anche dall'esercizio di fatto di poteri organizzativi e decisionali. Nel caso specifico, gli organizzatori dell’evento, con le loro decisioni, avevano portato un impatto anche sugli aspetti di gestione del rischio.

È stato infatti riconosciuto il nesso causale fra la strage e il sovraffollamento del locale, che ne ha determinato la gravità, rendendo difficoltoso l’esodo e creando le condizioni che hanno portato al crollo della balaustra.

Di conseguenza, anche agli organizzatori è stata riconosciuta la titolarità di obblighi di protezione verso gli avventori, sebbene solo ad altri soggetti fossero ufficialmente attribuite responsabilità in ambito di sicurezza.

Trattando dei proprietari dell’immobile, i giudici affermano che l’esistenza di un contratto di locazione non determina automaticamente il trasferimento esclusivo degli obblighi di sicurezza al conduttore.

Il fatto poi che l’evento sia stata innescato dell’utilizzo di spray urticante non solleva i soggetti dalle loro responsabilità e non interrompe il nesso causale. I responsabili dovevano infatti prevenire le conseguenze del panico collettivo e dell'evacuazione incontrollata, non lo specifico utilizzo dello spray. Trattandosi di un rischio tipico e prevedibile nei locali ad alta concentrazione di pubblico, i soggetti garanti avrebbero dovuto adottare misure adeguate per gestirlo.

Conclusioni

La decisione della Corte ribadisce che la posizione di garanzia può derivare anche dall'esercizio di fatto di funzioni organizzative. Afferma poi che in eventi di questo tipo, con presenza di pubblico, situazioni di panico collettivo sono rischi prevedibili da gestire e prevenire.

Impatti e indicazioni operative

La sentenza offre indicazioni di rilievo per gestire gli aspetti di prevenzione.

  1. Valutare i rischi legati a situazioni di panico e adottare misure organizzative e tecniche adeguate.
  2. Documentare nel DVR, nel piano di emergenza e in altri documenti previsti la valutazione e le misure adottate.
  3. Verificare rigorosamente il rispetto della capienza autorizzata, evitando qualsiasi forma di sovraffollamento, anche in occasione di eventi particolarmente attrattivi.
  4. Effettuare e documentare le attività di verifica e manutenzione dei presidi per l’evacuazione (porte d’emergenza, vie di esodo, scale, illuminazione d’emergenza, altre infrastrutture).

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