Le scelte del SPP che decide la sicurezza in azienda
A cura della Redazione
Da oltre trent'anni le imprese italiane si interrogano su un dubbio che sembra tecnico ma è in realtà culturale: chi deve occuparsi della prevenzione dei rischi sul lavoro, un professionista interno all'organizzazione o un consulente esterno? Una recente Linea Guida elaborata dagli operatori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di ATS Val Padana rimette al centro il tema, tra obblighi normativi, prassi tecniche UNI e la realtà di un tessuto produttivo fatto in larghissima parte di micro e piccole imprese. Un'occasione per raccontare come la sicurezza, quando è ben organizzata, smetta di essere un adempimento e diventi cultura d'impresa.
COSA TRATTA
C'è un articolo del Decreto Legislativo 81 del 2008, il numero 31, che da quasi vent'anni continua a generare interpretazioni, dubbi operativi e persino un contenzioso con Bruxelles. Riguarda una domanda apparentemente semplice: il Servizio di Prevenzione e Protezione, il cuore pulsante della gestione della sicurezza in ogni azienda italiana, deve nascere dentro l'organizzazione o può essere affidato a chi sta fuori? Una recente pubblicazione tecnica firmata dagli operatori dello SPSAL di ATS Val Padana, frutto di tre anni di attività ispettiva sul campo, prova a fare ordine in questa materia, offrendo non solo una lettura storica e normativa ma anche proposte operative concrete per datori di lavoro, RSPP e HR manager. Il tema, lungi dall'essere una questione burocratica, tocca il modo stesso in cui un'impresa concepisce la tutela delle persone che ci lavorano: se la sicurezza sia un servizio da acquistare o un valore da incorporare nella propria organizzazione.
Dalla direttiva madre al Testo Unico: trent'anni di equilibri instabili
Per capire dove siamo arrivati bisogna tornare indietro, alla fine degli anni Ottanta, quando l'Unione Europea varò la direttiva 89/391/CEE, la cosiddetta "direttiva madre" in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quel testo introdusse per la prima volta l'obbligo per il datore di lavoro di designare uno o più lavoratori interni all'impresa per occuparsi delle attività di prevenzione, ricorrendo a competenze esterne solo qualora quelle interne risultassero insufficienti. Un impianto logico chiaro: prima si guarda dentro l'organizzazione, e solo se necessario si integra con l'esterno. Quando l'Italia recepì la direttiva con il D.Lgs. 626 del 1994, e poi con il Testo Unico 81/2008, quella gerarchia si è progressivamente sfumata, complice anche l'uso di terminologie diverse rispetto al testo europeo, che nel tempo hanno finito per allentare il legame di subordinazione diretta tra addetti alla sicurezza e datore di lavoro previsto dal legislatore comunitario. Non è un caso che nel 2013 la Commissione Europea abbia aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, contestando proprio la scelta, lasciata inizialmente troppo libera, tra RSPP interno ed esterno. Il legislatore italiano corse ai ripari con il Decreto Legge 69/2013, introducendo nell'articolo 31 l'avverbio "prioritariamente": da allora la norma è chiara nell'indicare una preferenza per l'organizzazione interna del servizio, pur lasciando ampio margine interpretativo su cosa significhi davvero "interno". Un successivo interpello del 2014, promosso da Confcommercio, ha in parte complicato le cose: la Commissione per gli Interpelli ha chiarito che un RSPP si considera interno quando è incardinato nell'organizzazione aziendale e garantisce una presenza adeguata, indipendentemente dal tipo di contratto che lo lega al datore di lavoro. Una precisazione utile, ma che continua a lasciare ampi spazi di ambiguità sulla definizione di "esterno", terreno su cui la Linea Guida di ATS Val Padana prova oggi a fare ulteriore chiarezza.
Il nodo irrisolto: piccola impresa, grandi responsabilità
Il vero punto critico, però, non è solo lessicale. È strutturale, e riguarda la fisionomia stessa dell'impresa italiana. I dati Eurostat citati nella Linea Guida raccontano un Paese che, per numero di imprese, è secondo solo alla Francia in Europa, ma che ha una dimensione media aziendale di appena 3,9 addetti, contro una media europea di 5,1 e tedesca di 12,1. Quasi il 95% delle imprese italiane, secondo l'ISTAT, ha meno di dieci dipendenti. È evidente che pretendere, in un contesto simile, l'inserimento stabile e con vincolo di subordinazione di un lavoratore dedicato in via prevalente al ruolo di RSPP sia, come riconoscono gli stessi autori della Linea Guida, tecnicamente possibile ma praticamente irrealizzabile per la stragrande maggioranza delle micro e piccole imprese del Paese. È in questa cornice che si inserisce la proposta più interessante del documento: un modello ibrido, che vede un RSPP esterno affiancato da un Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione interno e dipendente, formato ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 81/08. Questa figura, posta in staff alla direzione, svolgerebbe una funzione di "cerniera" tra la realtà quotidiana dei luoghi di lavoro e la competenza tecnica del consulente esterno, garantendo quella presenza costante che la sola figura esterna, per sua natura discontinua, difficilmente può assicurare. Diversi professionisti interpellati nella stessa pubblicazione, tra cui HSE manager e liberi professionisti RSPP, confermano come questo assetto "interno-esterno combinato" stia già diventando una prassi diffusa in molte imprese strutturate, capace di coniugare l'aggiornamento normativo tipico del consulente esterno con la profonda conoscenza dei processi produttivi che solo chi vive l'azienda ogni giorno può maturare. Non stupisce che, in questo scenario, un numero crescente di aziende stia scegliendo di affiancare a questa organizzazione anche strumenti digitali di gestione della sicurezza: piattaforme che tracciano scadenze formative, digitalizzano il registro delle non conformità e dei quasi infortuni, o supportano la reportistica periodica tra RSPP e datore di lavoro. Non si tratta di sostituire il giudizio professionale con un software, ma di dare a chi si occupa di prevenzione uno strumento in più per essere davvero presente, anche quando non può esserlo fisicamente tutti i giorni.
Il caso delle RSA e la lezione per gli altri settori ad alto rischio
Un capitolo della Linea Guida è dedicato a un caso di studio particolarmente istruttivo: quello delle Residenze Sanitarie Assistenziali, le strutture che accolgono anziani non autosufficienti. L'articolo 31, comma 6, del Testo Unico impone infatti l'obbligo di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno, con RSPP necessariamente interno, per le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con più di cinquanta lavoratori. Le ispezioni condotte da ATS Val Padana nel proprio territorio hanno però rilevato come alcune RSA con oltre cinquanta dipendenti si affidassero, di fatto, a un consulente esterno per la funzione di RSPP, in contrasto con quanto previsto dalla norma. Un parere della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia del 2008, tuttora considerato vincolante in assenza di successivi chiarimenti da parte della Conferenza Stato-Regioni, ha confermato che in questi casi il ricorso a soggetti esterni è ammesso solo per la figura di addetto, mai per quella di responsabile. Un principio che nasce per un comparto ad alto rischio, quello sanitario-assistenziale, ma che offre una lezione trasferibile a tutti i settori in cui la complessità dei rischi e il numero di lavoratori esposti rendono la presenza organizzativa interna non un'opzione, ma una condizione di effettività della tutela.
COSA DICE LA LEGGE
- L'articolo 31 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno dell'azienda, potendo incaricare persone o servizi esterni secondo le regole previste dallo stesso articolo.
- Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio quando all'interno dell'azienda non vi siano dipendenti in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 32 del medesimo decreto.
- L'istituzione del servizio interno, con RSPP necessariamente interno, è obbligatoria in specifiche categorie di aziende: tra queste, le aziende soggette alla normativa Seveso, le centrali termoelettriche, gli impianti con esposizione a radiazioni ionizzanti, le aziende industriali ed estrattive con oltre cinquanta lavoratori e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre cinquanta lavoratori.
- Il ricorso a persone o servizi esterni non esonera in alcun caso il datore di lavoro dalla propria responsabilità in materia di salute e sicurezza.
- Gli addetti e i responsabili del servizio, interni o esterni, devono possedere i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati, senza subire pregiudizio per l'attività svolta.
- La prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 fornisce criteri tecnici per stimare l'impegno minimo annuo, espresso in giornate-persona, necessario allo svolgimento delle attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione previste dall'articolo 33 del Testo Unico.
- Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento della redazione di questo contributo, ridefinisce durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
- La norma tecnica UNI 11720:2025 definisce i requisiti professionali del professionista HSE, distinguendo tra la figura dello Specialista HSE e quella del Manager HSE.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Verificare, prima di ogni altra scelta organizzativa, se la propria azienda rientra tra le categorie per le quali l'articolo 31 comma 6 del D.Lgs. 81/08 impone obbligatoriamente un Servizio di Prevenzione e Protezione interno, con RSPP interno.
- Nelle micro e piccole imprese, valutare il modello combinato RSPP esterno più ASPP interno formato ai sensi dell'articolo 32, definendo per iscritto nella job description dell'ASPP un impegno minimo settimanale misurabile in ore o giornate.
- Formalizzare in ogni incarico a RSPP esterno un contratto che specifichi in modo puntuale i compiti, i tempi di presenza minimi e le attività che richiedono presenza obbligatoria, ad esempio sopralluoghi di enti di controllo, infortuni o installazione di nuovi impianti.
- Richiedere e verificare, prima di ogni affidamento di incarico a un consulente esterno, il curriculum formativo aggiornato secondo gli Accordi Stato-Regioni vigenti e, ove pertinente, la qualificazione secondo la norma UNI 11720:2025.
- Introdurre una reportistica periodica, almeno mensile, tra RSPP e datore di lavoro, con indicatori misurabili quali percentuale di non conformità chiuse, numero di quasi infortuni per ore lavorate e tempi medi di risoluzione delle criticità rilevate.
- Adottare, dove possibile, un sistema digitale di tracciamento delle attività di prevenzione (sopralluoghi, verbali di safety walk, scadenze formative, near miss), utile a rendere misurabile e continuativa l'azione del Servizio anche quando la presenza fisica non può esserlo.
- Definire un obiettivo triennale misurabile di riduzione degli infortuni e dei near miss, da monitorare trimestralmente insieme a RSPP e ASPP, così da trasformare la compliance normativa in un vero piano di miglioramento continuo.
- Costruire, come leva strategica per il futuro, una roadmap di digitalizzazione progressiva dei processi di sicurezza aziendale, con obiettivi annuali verificabili, ad esempio la percentuale di documentazione SSL gestita in formato digitale tracciabile entro una data definita.
IL 20% CHE CONTA (PER L'80% DEI RISULTATI)
A. La priorità va sempre data a un'organizzazione del Servizio che garantisca presenza costante nei luoghi di lavoro, non solo competenza formale sulla carta.
B. Nelle piccole imprese, il modello RSPP esterno più ASPP interno è oggi la soluzione più realistica per coniugare efficacia e sostenibilità economica.
C. Ogni incarico esterno deve essere formalizzato con tempi, attività e obiettivi misurabili: l'ambiguità contrattuale è la prima causa di inefficacia del Servizio.
D. La formazione di RSPP e ASPP va aggiornata costantemente, seguendo l'evoluzione degli Accordi Stato-Regioni e delle norme tecniche di settore.
E. Digitalizzare il monitoraggio delle attività di prevenzione non sostituisce il giudizio professionale, ma lo rende visibile, misurabile e continuo nel tempo.
MODIFICHE AL DVR
Le imprese che, alla luce di quanto descritto, decidono di rivedere l'assetto organizzativo del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, ad esempio passando da un RSPP esclusivamente esterno a un modello combinato con ASPP interno, sono tenute ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi nella sezione dedicata all'organizzazione della prevenzione, specificando ruoli, responsabilità e modalità operative del nuovo assetto. Lo stesso vale per le aziende che, sulla base della metodologia UNI/PdR 87:2020, ridefiniscano l'impegno minimo annuo dedicato alle attività tipiche del Servizio: tale stima dovrebbe trovare riscontro esplicito nella pianificazione delle misure di prevenzione contenuta nel DVR.
PROCEDURE DI SICUREZZA
L'introduzione di un ASPP interno affiancato a un RSPP esterno richiede la definizione di procedure operative dedicate: protocolli per la gestione di infortuni e near miss, modalità di comunicazione tempestiva tra ASPP e RSPP, criteri per la redazione dei verbali di sopralluogo periodico e regole per l'archiviazione tracciabile della documentazione di sicurezza. Le aziende che scelgono di digitalizzare parte di questi flussi dovrebbero inoltre formalizzare una procedura specifica sulla gestione del sistema informativo adottato, definendo chi inserisce i dati, con quale frequenza e chi ne verifica la coerenza.
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