Marcate CE, eppure pericolose: la lezione delle macchine utensili

A cura della Redazione

Quindici macchine utensili, tutte con marcatura CE, sono state segnalate dopo un infortunio o un'ispezione e poi esaminate dall'Inail. Per molte di loro la conformità non c'era. Il nuovo volume del Dipartimento innovazioni tecnologiche dell'Istituto mette in fila le non conformità ricorrenti: comandi bimanuali troppo vicini alla zona pericolosa, ripari parziali, rischi lasciati alle sole istruzioni. Ne esce una guida concreta per RSPP, HSE manager e uffici acquisti, che dovranno scegliere e controllare le attrezzature prima di consegnarle ai lavoratori, in vista del Regolamento (UE) 2023/1230 che si applicherà da gennaio 2027.

COSA TRATTA

C'è un equivoco che resiste in molte aziende italiane, anche in quelle più strutturate: se una macchina ha il marchio CE, è sicura. L'etichetta metallica sul basamento, la dichiarazione di conformità nel faldone e il manuale in italiano sembrano chiudere la questione. Il volume che l'Inail ha pubblicato nel settembre 2025, "L'accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine utensili", curato da Sara Anastasi e Luigi Monica con Silvia Carra e Marianna Madonna, riapre il discorso con i numeri e con i casi.

Il documento nasce dalla banca dati che l'Istituto ha costruito negli anni come organo tecnico-scientifico delle autorità di vigilanza del mercato. Raccoglie quindici schede tecniche su macchine che ricadono nell'ambito del comitato normativo europeo CEN/TC 143, dedicato alle macchine utensili: presse piegatrici e presse idrauliche, torni, segatrici a nastro, alesatrici, cesoie punzonatrici, pulitrici, un pantografo, una molatrice per molle. Le schede sono anonime e non indicano né il fabbricante né il luogo del ritrovamento. Per ogni macchina riportano però l'anno di immissione sul mercato, la norma armonizzata di riferimento, la situazione pericolosa riscontrata, il requisito essenziale di sicurezza ritenuto violato e il parere finale dell'Inail.

Il volume non è un catalogo di difetti. Insegna un metodo: si parte dal pericolo osservato sul campo e si arriva al requisito dell'allegato I della direttiva macchine che non è stato rispettato. Chi si occupa di prevenzione in azienda fa lo stesso lavoro, magari senza saperlo, ogni volta che valuta un'attrezzatura. Ed è per questo che ci riguarda tutti da vicino.

Il marchio CE è una dichiarazione, non una garanzia

Per capire il valore delle schede occorre partire dal meccanismo che le ha prodotte. La valutazione della conformità è ciò che il fabbricante fa prima di immettere la macchina sul mercato: analizza i rischi, applica le norme, redige il fascicolo tecnico, firma la dichiarazione CE e appone la marcatura. La vigilanza del mercato arriva dopo, e può arrivare in qualsiasi momento: presso il costruttore, l'importatore, il distributore, il noleggiatore, alla frontiera esterna dell'Unione o direttamente nel reparto dell'utilizzatore. In quest'ultimo caso i tecnici devono distinguere ciò che il fabbricante ha fornito da ciò che l'azienda ha modificato dopo. Il riferimento sono le istruzioni originali.

In Italia l'articolo 6 del d.lgs. 17/2010, che ha recepito la direttiva 2006/42/CE, affida il ruolo di autorità di vigilanza al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero del lavoro, e assegna all'Inail gli accertamenti tecnici. Il motore dell'intero processo è la segnalazione di presunta non conformità. Può partire dagli organi di vigilanza territoriale durante un'ispezione o un'inchiesta infortuni, dai verificatori che eseguono le verifiche periodiche previste dall'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/2008, oppure dall'autorità giudiziaria. Il Ministero la istruisce e l'Inail esamina il fascicolo tecnico chiesto al fabbricante. Se la non conformità viene confermata, il costruttore deve adeguare la macchina o ritirarla. Se non lo fa, scatta la clausola di salvaguardia, con notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

Due dettagli pratici dicono molto. Il primo: la segnalazione riguarda solo il modello indicato. Se lo stesso difetto compare su un altro modello dello stesso costruttore, serve una nuova segnalazione. Il secondo: se la segnalazione è incompleta, il Ministero la dichiara non procedibile e l'iter non parte nemmeno. Chi ha provato a ricostruire l'anagrafica di una pressa degli anni Duemila, con la targhetta illeggibile e la dichiarazione CE sparita in un trasloco, sa quanto conti avere la documentazione in ordine e reperibile. C'è poi un'insidia che le linee guida ministeriali segnalano: l'anno di fabbricazione sulla marcatura può non coincidere con la data di immissione sul mercato ricavabile dalla dichiarazione CE, perché quest'ultima può essere successiva. Da quella data dipende quale versione della norma armonizzata fa da stato dell'arte.

Anche la mancata consegna del fascicolo tecnico ha un peso. Se il fabbricante non lo trasmette a fronte di una richiesta motivata, l'autorità può considerarlo di per sé un motivo sufficiente per dubitare della conformità.

Quindici casi, un filo rosso

Nelle schede tornano sempre gli stessi problemi, qualunque sia la macchina. Il primo è geometrico. Su una pressa piegatrice idraulica orizzontale immessa sul mercato nel 2008, il comando a due mani si trovava a 500 millimetri dal punto di chiusura tra punzone e matrice. La formula che mette in relazione la velocità di avvicinamento della mano con il tempo di arresto della macchina, allora nella EN 999 e oggi confluita nella EN ISO 13855, dava una distanza minima di 570 millimetri. Settanta millimetri di differenza bastano per un infortunio. La stessa macchina poteva essere comandata anche a pedale, ma la protezione dello stampo necessaria in quella modalità veniva fornita solo su richiesta. Il fabbricante si limitava a scrivere nel manuale che l'utilizzatore doveva applicarla. Verdetto: non conforme.

Il secondo problema riguarda i ripari che proteggono solo in parte. Su una segatrice a nastro orizzontale del 2019 il riparo regolabile copriva la lama soltanto per un tratto. La EN ISO 16093:2017 chiede invece ripari fissi o interbloccati per l'intera lunghezza non coinvolta nel taglio. Su una levigatrice con pulitrice il riparo, che faceva anche da cuffia di aspirazione, aveva una forma tale da trascinare il pezzo verso l'interno e pizzicare le dita di chi lo teneva. È un rischio aggiuntivo creato proprio dalla protezione. Su un'alesatrice per cilindri del 2004 le protezioni attorno a mandrino e utensile mancavano del tutto.

Il terzo problema è il più sottile e riguarda l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Una curvatrice universale aveva la consolle di comando mobile, che si poteva appoggiare anche dentro la zona dei rulli. Il manuale diceva di tenerla alla giusta distanza, e questo non è bastato. Secondo l'Inail il fabbricante avrebbe dovuto dimostrare di non poter adottare nemmeno una semplice barra distanziatrice. Su una molatrice per molle l'operatore, per liberare una molla incastrata, poteva infilare le dita nei fori del disco di carico mentre lo faceva ruotare con il pedale. Il costruttore ha risolto il problema sostituendo il pedale con un comando bimanuale: attuatori a 600 millimetri di distanza tra loro, coperti in modo da non poter essere azionati con mano e gomito. È una soluzione che non chiede niente alla buona volontà di chi lavora, ed è quella che funziona meglio.

Le schede non sono tutte negative, e anche questo è un insegnamento. La segatrice a nastro della scheda 3, segnalata come facilmente eludibile, è risultata conforme. Ripari interbloccati, protezione regolabile e barre distanziatrici garantivano il livello di sicurezza richiesto dalla EN 13898. La cesoia punzonatrice con il riparo che si alza al passaggio del pezzo e ricade per gravità ha superato l'esame. Si trattava di un riparo regolabile a chiusura automatica, abbinato al comando ad azione mantenuta, alla bassa velocità dell'utensile e alla buona visibilità della zona dalla postazione. Sul tornio manuale del 2016 l'interblocco a chiavetta fissato con una vite a croce è stato giudicato "non pertinente", perché la EN ISO 23125 per i torni di tipo 1 non chiede di rendere difficile la neutralizzazione dell'interblocco. Mancava però nelle istruzioni il divieto di usare a mano la tela smeriglio sul pezzo in rotazione. Quel gesto chiunque abbia lavorato in un'officina meccanica l'ha visto almeno una volta.

Un caso a parte è la pinzatrice elettroidraulica a batteria per raccordi idraulici. La testata portaganasce si è staccata durante la pressatura ed è stata proiettata verso il volto del lavoratore. Il fabbricante aveva fatto la prova di caduta prevista dalla norma, ma non la prova d'urto. Aveva fatto metà delle verifiche e dichiarato la conformità intera.

Istruzioni al posto dei ripari: il difetto da saper riconoscere

Se c'è un messaggio da portare in azienda è questo: un avvertimento nel manuale non sostituisce una protezione. Il RES 1.1.2, lettera b), dell'allegato I alla direttiva macchine fissa una gerarchia che non lascia margini. Prima si eliminano o si riducono i rischi in fase di progetto. Poi si adottano ripari e dispositivi di protezione. Solo alla fine si informa l'utilizzatore dei rischi residui e, se serve, si indicano i DPI. Il pantografo della scheda 15, con il ponte mobile completamente accessibile, lo mostra con chiarezza. Il costruttore aveva trattato il rischio di urto e schiacciamento come residuo, con due righe nel manuale, senza dimostrare che non fosse tecnicamente possibile montare barriere fotoelettriche, tappeti sensibili o bordi sensibili alla pressione. L'Inail lo ha giudicato non conforme.

La scheda del pantografo insegna anche altro. In mancanza di una norma di tipo C specifica, l'accertamento ha usato come riferimento la EN 848-3 sulle fresatrici a controllo numerico per il legno, cioè la norma più vicina per tecnologia e rischi. Anche quando manca una norma dedicata, uno stato dell'arte esiste sempre, e chi valuta una macchina deve cercarlo. Lo stesso vale per le presunzioni di conformità parziali. Dal 30 aprile 2024 la EN 62841-1 sugli utensili elettrici portatili è pubblicata in Gazzetta ufficiale con restrizioni su alcuni requisiti. Citare una norma nella dichiarazione CE non basta: bisogna verificare che sia applicabile e che sia stata applicata per intero.

Questa lettura aiuta il datore di lavoro. Quando l'RSPP trova nel manuale frasi come "il cliente dovrà provvedere a delimitare l'area", "protezione disponibile a richiesta" oppure "evitare di avvicinare le mani durante il ciclo", deve fermarsi. Spesso sono il segno di un rischio che il fabbricante ha scaricato su chi compra la macchina.

Il datore di lavoro acquirente e il vizio palese

Il volume si rivolge esplicitamente ai datori di lavoro e ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, e richiama il combinato disposto degli articoli 70, comma 1, e 71, comma 1, del d.lgs. 81/2008. Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto. Il datore di lavoro deve inoltre sceglierle adatte al lavoro da svolgere e idonee ai fini della sicurezza. La giurisprudenza di legittimità è costante: la marcatura CE non esonera chi acquista dal controllo dei difetti che si riconoscono con la normale diligenza tecnica, cioè i vizi palesi. Un riparo che copre metà lama, una pulsantiera appoggiata a mezzo metro dallo stampo, un ponte mobile senza protezioni non sono vizi occulti. Si vedono al collaudo di accettazione, se il collaudo si fa.

Su un punto serve chiarezza. Intorno a queste schede circola un'idea comoda: la vigilanza del mercato farebbe emergere il sommerso dei fabbricanti poco seri, e il problema starebbe tutto a monte. È una lettura parziale. Il sommerso vero sta nelle aziende utilizzatrici. Sono le non conformità che il manutentore aggira con una fascetta, che il capo reparto conosce da anni e che nessuno segnala perché "tanto la macchina è a norma". Quasi metà delle schede del volume nasce da un infortunio. Vuol dire che il difetto è arrivato all'autorità solo dopo che qualcuno si era fatto male. Un servizio di prevenzione che scopre un difetto costruttivo e si limita a sistemarlo in casa ha tutelato i propri lavoratori, ma ha lasciato il rischio a chi usa lo stesso modello altrove. Segnalarlo all'organo di vigilanza, con la dichiarazione CE allegata, fa parte della cultura della sicurezza tanto quanto il riparo montato.

Nei mesi scorsi, durante un audit in una carpenteria metallica di medie dimensioni, abbiamo visto una piegatrice con il comando bimanuale fissato a un carrello. L'avevano spostato "per lavorare più comodi sui pezzi lunghi". Il capo officina era convinto che la macchina fosse a posto, perché era arrivata così. Non era vero, e la modifica aggiunta dopo aveva peggiorato un difetto che c'era già all'origine. Casi come questo si risolvono solo se il controllo parte dal momento dell'acquisto.

Qui gli strumenti digitali danno una mano concreta, e senza clamore. Un registro informatizzato delle attrezzature collega a ogni macchina la dichiarazione CE, il manuale, l'anno di immissione sul mercato e la norma di riferimento. Aggiunge i controlli dell'articolo 71, comma 8, gli interventi di manutenzione e le segnalazioni dei quasi infortuni. Così una segnalazione, interna o all'autorità, parte in pochi minuti e non richiede una caccia ai documenti. Una check-list di accettazione compilata da tablet a bordo macchina, con le foto dei ripari e la misura delle distanze, lascia una traccia datata e verificabile. Serve però anche il cambio di processo. L'ufficio acquisti deve smettere di considerare la sicurezza una voce del capitolato da spuntare, e l'RSPP deve entrare nella scelta della macchina prima dell'ordine, non dopo la consegna.

Dal 2027 cambia la base normativa

Tutto questo diventa più urgente. Dal 20 gennaio 2027 la direttiva 2006/42/CE lascerà il posto al Regolamento (UE) 2023/1230, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di recepimento. Alcune novità toccano da vicino i casi descritti. Le istruzioni potranno essere fornite in formato digitale, ma l'acquirente potrà chiedere gratuitamente la copia cartacea al momento dell'acquisto. I requisiti essenziali tengono conto dei sistemi con comportamento o logica in evoluzione, della protezione contro la corruzione dei dati e degli attacchi informatici, delle interazioni tra uomo e macchina. Il tornio "ad autoapprendimento" della scheda 9 è in realtà un tornio programmabile per apprendimento dei movimenti, ma rende l'idea di dove sta andando il settore.

C'è poi la modifica sostanziale. Chi interviene su una macchina già in servizio in modo da creare un nuovo pericolo, o da aumentare un rischio esistente, e questo richiede nuove misure di protezione, viene considerato fabbricante, con tutti gli obblighi che ne derivano. Il revamping di una pressa, un cambio di logica di comando o l'integrazione di una macchina in una cella robotizzata dovranno quindi passare prima dal servizio di prevenzione. Infine, la vigilanza del mercato si inquadra nel Regolamento (UE) 2019/1020, che ha rafforzato poteri e cooperazione delle autorità nazionali.

La domanda da farsi ora, a quattro mesi dall'applicazione, è semplice: i nostri capitolati d'acquisto e le nostre procedure di accettazione sono pronti?

COSA DICE LA LEGGE

  • Direttiva 2006/42/CE (direttiva macchine), allegato I: requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, in particolare RES 1.1.2 (principi di integrazione della sicurezza e gerarchia delle misure), 1.2.2 (dispositivi di comando), 1.3.2 (rischio di rottura), 1.3.7 e 1.3.8.2 (elementi mobili), 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 (ripari e dispositivi di protezione), 1.5.4 (errori di montaggio), 1.5.15 (scivolamento e caduta), 1.7.3 (marcatura) e 1.7.4 (istruzioni per l'uso); allegato IV per le macchine soggette a procedure specifiche, come le presse per la lavorazione a freddo dei metalli.
  • D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17: recepimento della direttiva macchine; l'articolo 6 individua MIMIT e Ministero del lavoro come autorità di vigilanza del mercato e l'Inail come organo tecnico per gli accertamenti.
  • Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine: si applica dal 20 gennaio 2027 e abroga la direttiva 2006/42/CE; introduce, tra l'altro, istruzioni digitali, requisiti sulla cybersicurezza e sui sistemi con logica evolutiva e la disciplina della modifica sostanziale.
  • Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.
  • D.Lgs. 81/2008, articolo 23: obblighi di fabbricanti e fornitori; articolo 70: requisiti di sicurezza delle attrezzature e allegato V per quelle costruite prima delle direttive di prodotto; articolo 71: obblighi del datore di lavoro nella scelta, nell'installazione, nella manutenzione, nei controlli (comma 8) e nelle verifiche periodiche (comma 11); articolo 72: obblighi di chi vende, noleggia o concede in uso; articolo 73: informazione, formazione e addestramento; allegato VI: disposizioni sull'uso delle attrezzature.
  • D.M. 11 aprile 2011: modalità delle verifiche periodiche; il punto 3.2.2 dell'allegato II disciplina la trasmissione delle segnalazioni di presunta non conformità emerse durante le verifiche.
  • Linee guida MIMIT per la vigilanza del mercato "Direttiva Macchine", rev. 01_2024: modulo e istruzioni per la segnalazione di presunta non conformità.
  • Norme armonizzate citate: EN ISO 12100 (principi generali), EN ISO 13855 (posizionamento dei mezzi di protezione, già EN 999), EN ISO 13857 (distanze di sicurezza), EN ISO 13851 (comandi a due mani, già EN 574), EN ISO 14120 (ripari, già EN 953), norme di tipo C del CEN/TC 143, tra cui EN ISO 16092-1 e -3, EN 12622, EN ISO 23125, EN 12417, EN 13128, EN ISO 16093, EN 62841-1.

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. Censire entro 90 giorni il 100% delle macchine utensili presenti in stabilimento in un registro unico, preferibilmente digitale. Per ciascuna vanno registrati modello, matricola, data di immissione sul mercato, dichiarazione CE, norma armonizzata applicabile in quella data e manuale originale. Indicatore: percentuale di macchine con fascicolo completo, con obiettivo 100%.
  2. Adottare una check-list di accettazione obbligatoria per ogni nuova macchina, nuova o usata, acquistata o noleggiata. Nessuna attrezzatura entra in produzione senza la firma dell'RSPP sul collaudo di sicurezza. La check-list deve prevedere almeno la misura delle distanze dei comandi bimanuali e delle barriere fotoelettriche, la copertura dei ripari sull'intero organo lavoratore e il confronto tra dichiarazione CE e targhetta.
  3. Leggere il manuale per trovare i rischi scaricati sull'utilizzatore. Le frasi del tipo "protezione a richiesta", "il cliente dovrà delimitare" o "evitare di avvicinare le mani" vanno annotate e trasformate in una richiesta scritta al fornitore o in una misura tecnica interna, mai lasciate come semplice avvertenza.
  4. Privilegiare soluzioni che rendano impossibile l'errore: comandi bimanuali fissi e non spostabili, selettori di modalità con chiave, attrezzature di montaggio stampi che si inseriscono in una sola posizione, interblocchi con attuatore codificato. L'avvertenza scritta viene dopo tutte queste misure.
  5. Verificare ogni tre mesi, con un giro di reparto strutturato, la presenza di elusioni: ripari rimossi, interblocchi neutralizzati, comandi spostati. Indicatore: numero di elusioni rilevate per audit, con obiettivo di riduzione del 50% entro dodici mesi e chiusura di ogni rilievo entro 30 giorni.
  6. Formalizzare la procedura di segnalazione all'autorità di vigilanza. Quando si accerta un difetto costruttivo su una macchina marcata CE, oltre alla messa in sicurezza interna va predisposta la segnalazione sul modulo MIMIT, con dichiarazione CE, foto e descrizione del requisito violato. Indicatore: 100% dei difetti costruttivi accertati documentati e valutati per la segnalazione.
  7. Collegare i quasi infortuni alle macchine. Ogni segnalazione di near miss deve essere associata a una matricola nel registro, così da far emergere le macchine che si ripetono. Obiettivo: almeno una segnalazione di quasi infortunio per reparto al mese nei primi sei mesi, come indice di emersione e non come indice negativo. Da affiancare al monitoraggio degli indici di frequenza e gravità delle lesioni da organi in movimento.
  8. Leva strategica: entro dicembre 2026 riscrivere i capitolati d'acquisto alla luce del Regolamento (UE) 2023/1230. Vanno richiesti manuale digitale e cartaceo, norme applicate con indicazione di eventuali restrizioni, prove eseguite (non solo dichiarate), requisiti di cybersicurezza per le macchine connesse e fornitura di serie di tutte le protezioni per ogni modalità di comando. Indicatore: 100% degli ordini emessi dal 2027 conformi al nuovo capitolato.
  9. Leva strategica: istituire un comitato "modifiche macchine" con produzione, manutenzione, ufficio tecnico e servizio di prevenzione. Nessun revamping, cambio di logica o integrazione in linea avviene senza una valutazione preventiva che stabilisca se si tratta di modifica sostanziale. Indicatore: 100% delle modifiche tracciate con verbale di valutazione.
  10. Rafforzare la formazione e l'addestramento secondo l'articolo 73 per gli operatori di presse, segatrici, torni e piegatrici, con una prova pratica sulla macchina e una verifica di apprendimento con soglia minima dell'80%. Il superamento va registrato nel fascicolo del lavoratore e tenuto coerente con eventuali giudizi di idoneità con limitazioni.

MODIFICHE AL DVR

Il contenuto del volume porta a riesaminare il documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli articoli 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, in almeno tre direzioni. La prima riguarda la sezione attrezzature di lavoro: per ogni macchina utensile vanno riportati lo stato dell'arte di riferimento (norma di tipo C in vigore alla data di immissione sul mercato) e l'esito della verifica di conformità, distinguendo le carenze costruttive da quelle dovute a modifiche successive. La seconda riguarda i rischi residui dichiarati dal fabbricante: vanno valutati uno per uno, stabilendo se le misure organizzative previste dal manuale sono sufficienti o se servono interventi tecnici aggiuntivi. La terza riguarda l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile: rimozione di pezzi incastrati, uso manuale di tele abrasive, spostamento dei comandi, lavorazione di pezzi sporgenti. Sono scenari da inserire in modo esplicito nella valutazione, con le relative misure. In vista del 2027, il DVR dovrà inoltre considerare i rischi legati alla connessione in rete delle macchine a controllo numerico e agli aggiornamenti software.

PROCEDURE DI SICUREZZA

Le schede suggeriscono di creare o aggiornare alcune procedure. Serve una procedura di acquisto e accettazione delle attrezzature di lavoro, con check-list e firma di rilascio del servizio di prevenzione. Serve una procedura di montaggio e cambio stampi per presse e piegatrici, che recepisca le indicazioni della norma di tipo C sull'installazione sicura e preveda la verifica della zona coperta dalle barriere fotoelettriche dopo ogni allestimento. Per le macchine con doppia modalità di comando (bimanuale e pedale) serve una procedura di selezione della modalità, con chiave in custodia al preposto e installazione obbligatoria dei ripari prima dell'uso del pedale. Vanno poi definite le procedure per lo sblocco di pezzi incastrati e per gli interventi di regolazione, con arresto, sezionamento e consegna in sicurezza della macchina. Serve una procedura di gestione delle modifiche alle attrezzature, per stabilire caso per caso se si configura una modifica sostanziale. Infine serve una procedura di segnalazione delle non conformità costruttive, interna e verso l'autorità di vigilanza, con i ruoli, i tempi e la documentazione da allegare.

IL 20% CHE CONTA (PER L'80% DEI RISULTATI)

A. La marcatura CE è una dichiarazione del fabbricante: il datore di lavoro risponde dei vizi palesi e deve verificarli prima della messa in servizio.

B. Un'avvertenza nel manuale non sostituisce un riparo: dove il fabbricante ha scaricato il rischio sull'utilizzatore, bisogna intervenire subito.

C. Lo stato dell'arte si ricava dalla data di immissione sul mercato e dalla versione della norma armonizzata pubblicata in quel momento: senza anagrafica completa della macchina non si può valutare nulla.

D. Le misure che rendono impossibile l'errore, come comandi fissi, montaggi univoci e interblocchi codificati, valgono più di qualsiasi istruzione.

E. Dal 20 gennaio 2027 si applica il Regolamento (UE) 2023/1230: capitolati d'acquisto e gestione delle modifiche vanno riscritti adesso.

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