Marittimi: sgravi contributivi inail estesi alle nuove categorie di lavoratori
A cura della Redazione
L’INAIL, con l’istruzione operativa del 9 ottobre 2026, chiarisce i riflessi della modifica normativa della legge n. 70/2026 che amplia la platea dei lavoratori per i quali possono trovare applicazione le agevolazioni contributive, confermando, per le relative posizioni assicurative, l’utilizzo del profilo tariffario già previsto.
La legge 7 maggio 2026, n. 70, recante disposizioni per la valorizzazione della risorsa mare e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, ha modificato l’articolo 119 del Codice della navigazione, ampliando la platea dei soggetti che possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare.
La modifica, in vigore dal 10 maggio 2026, consente l’iscrizione ai cittadini italiani, ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai cittadini degli Stati membri dello Spazio economico europeo e ai cittadini svizzeri, nonché ai cittadini di altri Stati, purché residenti in Italia. Per ottenere l’iscrizione è necessario aver compiuto sedici anni ed essere in possesso dei requisiti previsti per la relativa categoria professionale.
L’ampliamento delle categorie ammesse produce effetti anche sull’applicazione delle agevolazioni contributive previste per il settore marittimo e della pesca. In particolare, l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, riconosce l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 119 del Codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale.
Il successivo articolo 6-bis ha esteso tali benefici alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, prevedendo l’esonero contributivo totale, e alle imprese che praticano la pesca mediterranea, per le quali l’agevolazione è riconosciuta nella misura del 70%. L’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge prevede inoltre uno sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera, con riferimento al personale individuato ai sensi dell’articolo 119. Dal 10 maggio 2026, ricorrendone le condizioni, le imprese armatoriali possono beneficiare degli sgravi contributivi non più soltanto per il personale in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, ma anche per i lavoratori appartenenti alle ulteriori categorie ammesse dal nuovo articolo 119 del Codice della navigazione. Sul piano operativo, l’INAIL precisa che, per le posizioni assicurative interessate dagli sgravi e riferite a queste ulteriori categorie di lavoratori, deve continuare a essere applicato il profilo tariffario «Personale italiano/comunitario con sgravi», previsto per ciascuna categoria di naviglio compatibile e attualmente in uso.
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