Naspi e dimissioni per giusta causa

A cura della Redazione

Nel caso di dimissioni per giusta causa, il giudice  deve accertare l’esistenza, nel caso concreto, della giusta causa di dimissioni, ossia alla involontarietà dello stato di disoccupazione per il quale è stata domandata l’indennità NASpI.

Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 8564/2026 differentemente da quanto l’Inps sostiene a livello amministrativo per poter avvallare la richiesta di Naspi, e cioè che i lavoratori dimissionati per giusta causa devono provare all’Istituto previdenziale l’intenzione di   difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito tenuto dal datore di lavoro (v. Inps circ. 163/2003).

Prova quest’ultima che, nel giudizio di merito promosso dal datore di lavoro che contestava la validità delle dimissioni, era stata individuata nella lettera inviata dall'avvocato al datore di lavoro volta a contestare il comportamento illecito che aveva determinato le dimissioni stesse. Tutto ciò sulla falsariga di quanto sostiene l'Inps nelle sue circolari.

Per legge l’involontarietà dello stato di disoccupazione che sta a base della Naspi può derivare anche da un atto unilaterale di libera scelta dei lavoratori, visto anche quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 22/2015 che ammette al beneficio anche coloro che si siano dimessi per giusta causa o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nei casi previsti, riconoscendo quindi l'involontarietà della perdita dell'occupazione anche quando, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da imputare ad un comportamento datoriale e non ad una libera scelta degli interessati.

In caso di giudizio, sostiene la sentenza della Cassazione,  il giudice è tenuto a verificare in concreto l'esistenza degli elementi costitutivi del diritto prefigurati dalla legge e non certo l'osservanza delle disposizioni amministrative dell'INPS volte a regolamentare la gestione del rapporto previdenziale.

In pratica i lavoratori devono provare la fondatezza della giusta causa che ha portato a rassegnare le dimissioni in tronco cioè senza preavviso, sulla base della prova di fatti talmente gravi da spingere ad una risoluzione con effetti immediati e senza dovere prestare un periodo di preavviso.

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