Nuovo esonero per l’assunzione dei dipendenti dell’ex ILVA
A cura della Redazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2026 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 185/2026, recante “Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio”.
L’art. 3 del provvedimento introduce un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027 assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
L’esonero è riconosciuto, per ogni lavoratore assunto:
- per un periodo massimo di ventiquattro mesi;
- pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o incentivi all’assunzione previsti dalla normativa vigente e non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Il beneficio spetta se il datore di lavoro mantiene in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di assunzione. Inoltre, il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Al lavoratore assunto deve essere corrisposto un trattamento economico individuale non inferiore al salario giusto come definito dall'art. 7 del decreto-legge n. 62/2026.
Il contributo non spetta: ai datori di lavoro la cui impresa presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle società di cui sopra; ai datori di lavoro la cui impresa si trovi con esse in rapporto di controllo o di collegamento; ai soggetti che acquisiscano, a qualsiasi titolo, anche in affitto, i complessi aziendali o rami d'azienda delle medesime società; alle imprese da questi controllate o collegate.
In aggiunta all’esonero, ai datori di lavoro di cui sopra è riconosciuto un contributo di importo pari a 20.000 euro per ciascun lavoratore assunto, ridotto in misura proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro. Il contributo è erogato dall'INPS in due quote di pari importo, decorsi, rispettivamente, sei e ventiquattro mesi dalla data di assunzione, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro, secondo modalità operative definite dall'INPS.Il contributo spetta ai datori di lavoro che rispettano le condizioni elencate in precedenza; non è cumulabile con altri esoneri o incentivi all’assunzione previsti dalla normativa vigente; non spetta in caso di rapporti di lavoro domestico e di rapporti di apprendistato.
Il contributo viene revocato e recuperato dall’INPS nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima del decorso di quarantotto mesi dall’assunzione, per licenziamento intimato per causa diversa dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo o per risoluzione consensuale. Il recupero avviene anche nel caso in cui avvenga un licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo, nei sei mesi successivi all'assunzione, di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Non danno luogo a revoca, invece, le dimissioni del lavoratore.
Sono attese la conversione in legge del decreto e le successive istruzioni operative dell’INPS.
Ricordiamo che l’art. 1 del decreto ha previsto, per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, che venga riconosciuta dall'INPS un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali (CIGO) ai lavoratori subordinati:
impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese, a loro volta sottoposte ad amministrazione straordinaria, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale,
dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria.
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- dl-185-2026 - Scarica