Ok all’armonizzazione delle norme sull’AI
A cura della Redazione
Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 185 del 5 Agosto 2026, ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in attuazione della delega di cui all’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132.
In particolare, il secondo decreto anticipa l’operatività degli spazi di sperimentazione normativa, con trattamento preferenziale per le piccole e medie imprese e per le imprese in fase di avvio, e disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione.
Inoltre, viene stabilito che le decisioni concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, con nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto.
A seguito dei pareri favorevoli con osservazioni della Conferenza unificata, del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari, il testo è stato modificato rispetto a quello approvato in esame preliminare. È stato introdotto un articolo che prevede il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nelle attività disciplinate dal decreto, valorizzando le esperienze territoriali e favorendo il riuso delle migliori soluzioni sviluppate nell’ambito di programmi e progetti già in uso. Sono stati esplicitati i poteri attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai sistemi di intelligenza artificiale impiegati nelle attività di contrasto, in materia di migrazione e asilo e nella gestione del controllo delle frontiere.
È stato anche precisato che non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive della selezione.
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