Permessi 104 a più familiari: l’INPS recupera i periodi fruiti in violazione di legge
A cura della Redazione
L’INPS, con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, ha fornito nuove istruzioni in merito alla fruizione dei permessi per l’assistenza ai disabili di cui all’art. 33, co. 3, della legge n. 104/1992, con particolare riferimento all’ipotesi di fruizione alternata da parte di più familiari per l’assistenza allo stesso disabile.
Essendo stato, infatti, eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, la fruizione dei giorni di permesso può essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona in condizione di disabilità. Occorre, però, considerare che restano fermi due princìpi:
- la fruizione deve avvenire in via alternativa tra gli aventi diritto (non è ammesso che sia prestata assistenza da due familiari diversi, nella stessa giornata, allo stesso assistito);
- non può essere superato, complessivamente tra i vari familiari che prestano assistenza, il limite totale di tre giorni, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.
Proprio riferendosi a questi due princìpi, il nuovo documento di prassi descrive le modalità con cui l’INPS provvederà al recupero, a carico dei familiari, degli importi che il datore ha compensato in relazione a permessi fruiti in violazione delle regole esaminate.
Superamento del limite di 3 giorni
Il superamento del limite complessivo di tre giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’INPS.
Il criterio seguito dall’istituto nei casi di assistenza prestata da più familiari è quello della priorità temporale nell’esercizio del diritto. Più precisamente, il raggiungimento del limite di tre giorni complessivi, determina l’indebito esercizio del diritto da parte dei familiari che ne fruiscano oltre il terzo giorno.
Quindi, quando viene accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, l’INPS procede al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.
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Esempio Lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione di tre giorni di permesso ex art. 33, per assistere la medesima persona con disabilità: 5 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A; 18 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A; 25 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B; 30 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B. La giornata di permesso del 30 marzo 2026 risulta indebitamente fruita, in quanto il limite complessivo mensile di tre giorni è già stato raggiunto nella giornata del 25 marzo 2026. L’INPS procede al recupero dell’indebito a carico del lavoratore B. |
Contestuale fruizione dei giorni mensili di permesso
Come anticipato, si configura come una violazione di legge anche l’eventuale fruizione dei giorni di permesso da parte di più soggetti aventi diritto per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore.
In questo caso non può essere applicato il criterio della priorità temporale in quanto la fruizione avviene nel medesimo giorno. L’indebita fruizione viene quindi riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.
Ne consegue che l’INPS procede al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.
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Esempio Lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione di tre giorni di permesso ex art. 33 per assistere la medesima persona con disabilità: 5 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A; 18 marzo 2026: giornata di permesso fruita contestualmente sia dal lavoratore A che dal lavoratore B; 25 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B. La giornata del 18 marzo 2026 risulta indebita al 50% per il lavoratore A e al 50% per il lavoratore B. L’INPS procede al recupero dell’indebito, pari al 50% rapportato all’orario lavorativo rispettivamente previsto per ciascun lavoratore. |
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