Permesso di soggiorno anche alle vittime di tratta

A cura della Redazione

Sulla G.U. n. 150/2026 è stato pubblicato il Dlgs n. 115 del 12 giugno 2026 che, tra l’altro, modifica l’art. 18 del T.U. immigrazione dedicato al permesso di soggiorno per protezione sociale, riconoscendolo anche alle vittime di tratta, oltre che a quelle di violenza e grave sfruttamento.

La norma prevede anche che, in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero, al quale è stata rilasciata la ricevuta di presentazione della relativa richiesta, può legittimamente soggiornare in Italia e svolgere l’attività lavorativa, trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, se il ritardo non può essere attribuito al richiedente, ossia lo straniero.

La possibilità di soggiornare e lavorare rimane fino all’eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.

Viene fatta salva l’applicazione allo straniero che sia vittima di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro della disciplina più favorevole di cui all’articolo 18-ter del TU immigrazione, che riconosce allo straniero la possibilità di svolgere attività lavorativa fin da subito, non appena gli viene rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del titolo di soggiorno per protezione speciale, senza dover attendere il decorso dei 45.

Riproduzione riservata ©