Permesso per sfruttamento anche nelle more del parere della Procura

A cura della Redazione

Il Tribunale di Roma, con il decreto 20 ottobre 2026, ha disposto che la Questura non può rifiutarsi di formalizzare una domanda di permesso di soggiorno per casi speciali ex all'art. 18-ter del Testo unico sull'immigrazione in attesa del parere della Procura.

Il fatto che ha costituito oggetto della valutazione del giudice di merito ha riguardato un cittadino straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis del codice penale.

Più precisamente, lo straniero aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per vittime di sfruttamento lavorativo e, nelle more della decisione della Procura, aveva domandato alla Questura che gli venisse rilasciata la ricevuta attestante la presentazione dell'istanza. La Questura aveva però ritenuto necessario attendere il preventivo parere favorevole della Procura anche per il semplice rilascio del cosiddetto "cedolino". Contro tale diniego è stato proposto un ricorso cautelare.

Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del fumus boni iuris, valorizzando la denuncia presentata dalla vittima, la presa in carico da parte della rete antitratta e l'inserimento in una struttura protetta nell'ambito di un percorso di emersione, assistenza e integrazione sociale.

Secondo il giudice di merito, la Questura è l'autorità competente a ricevere e formalizzare la domanda ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6, del Testo unico immigrazione e deve quindi procedere alla formalizzazione dell'istanza e al rilascio della ricevuta, senza subordinare tale attività a una preventiva valutazione della Procura.

Il Tribunale ha inoltre ravvisato il periculum in mora, evidenziando il rischio di un concreto pregiudizio per il percorso di integrazione del ricorrente e per l'effettività delle tutele predisposte dall'ordinamento a favore delle vittime di sfruttamento lavorativo.

Per queste ragioni il giudice ha accolto il ricorso e ha ordinato alla Questura di Roma, entro 40 giorni dalla comunicazione del provvedimento, di fissare l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18-ter del d.lgs. n. 286/1998.

In sostanza, la fase di presentazione e formalizzazione della domanda deve essere tenuta distinta dalla successiva valutazione nel merito dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno.

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