RAEE: accordo MASE–CdC per la raccolta presso i grandi utilizzatori

A cura della Redazione

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Centro di Coordinamento RAEE hanno sottoscritto un accordo triennale per incrementare la raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici. L’intesa punta ad ampliare i punti di conferimento presso imprese, enti pubblici e altre organizzazioni, introducendo modalità operative uniformi per il ritiro e l’avvio a trattamento dei RAEE.

Di cosa tratta:

L’accordo, sottoscritto ai sensi dell’articolo 206 del D.Lgs. 152/2006, disciplina la collaborazione tra MASE e Centro di Coordinamento RAEE per migliorare l’efficienza della raccolta dei RAEE domestici e contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei.

Uno degli elementi centrali è l’attivazione di un circuito organizzato di raccolta presso i cosiddetti “grandi utilizzatori”, ossia realtà commerciali, industriali, istituzionali e di altra natura che producono o detengono RAEE domestici in quantità significative.

Il sistema potrà interessare, ad esempio:

  • imprese e stabilimenti;
  • uffici e sedi amministrative;
  • scuole e altre strutture pubbliche;
  • organizzazioni che dispongono di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nell’ambito delle proprie attività.

I RAEE dovranno essere depositati presso specifici punti di prelievo e mantenuti separati secondo raggruppamenti previsti dall’accordo all’Allegato IV.

Il deposito preliminare alla raccolta dovrà essere effettuato nel luogo in cui i RAEE sono prodotti, in un’area idonea, pavimentata e non accessibile a terzi. I rifiuti dovranno inoltre essere protetti dalle condizioni meteorologiche e gestiti in modo da evitare danneggiamenti e dispersioni di sostanze pericolose.

L’accordo stabilisce che il quantitativo depositato non possa superare 3.500 chilogrammi per ciascun raggruppamento e che il deposito non possa protrarsi oltre un anno. I ritiri potranno essere programmati periodicamente oppure richiesti al raggiungimento delle quantità previste.

Per le richieste ordinarie, le condizioni di servizio allegate all’accordo fissano un tempo massimo di intervento pari a 10 giorni lavorativi dall’inserimento della richiesta nel portale del Centro di Coordinamento RAEE.

Una volta attivato il servizio, nel punto di raccolta possono essere conferiti:

  • i RAEE domestici prodotti o detenuti dalla stessa organizzazione;
  • i RAEE domestici portati dai dipendenti o lavoratori;
  • in base all’iniziativa attivata, anche quelli conferiti da studenti, cittadini e loro familiari.

Non si tratta quindi di un servizio aperto automaticamente a qualsiasi cittadino, ma di un circuito organizzato al quale deve aderire l’impresa o l’ente interessato, registrando il punto di prelievo e rispettando le condizioni operative previste dall’accordo.

Indicazioni operative:

Le organizzazioni interessate al servizio dovranno registrare i propri punti di prelievo sul portale del Centro di Coordinamento RAEE e predisporre aree di deposito conformi alle condizioni tecniche previste.

In particolare, dovranno essere garantiti:

  • la separazione dei RAEE per raggruppamento;
  • l’accessibilità dei punti di raccolta ai mezzi incaricati;
  • la sicurezza delle operazioni di carico e movimentazione;
  • la disponibilità di unità di carico idonee;
  • il coordinamento con gli operatori incaricati del ritiro;
  • la corretta compilazione della documentazione di trasporto.

Conclusioni:

L’accordo mira ad ampliare la raccolta dei RAEE domestici attraverso il coinvolgimento di imprese, enti pubblici e altre organizzazioni, che potranno attivare presso le proprie sedi specifici punti di prelievo.

Ha una durata di 36 mesi dalla sottoscrizione, con possibilità di proroga. Durante questo periodo saranno monitorati i quantitativi raccolti, l’efficacia del servizio e le eventuali criticità operative, anche al fine di valutare un successivo ampliamento o aggiornamento del sistema.

 

Per maggiori approfondimenti si allega il testo ufficiale dell’accordo.

 

 

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