Reati ambientali e confisca dei beni: le novità introdotte dal decreto 186/2026

A cura della Redazione

Con il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 2026, vengono introdotte nuove disposizioni in materia di recupero e confisca dei beni derivanti da attività illecite. Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre 2026, modifica anche il D.Lgs. 152/2006, estendendo le misure di confisca a specifici reati relativi all'abbandono e alla gestione dei rifiuti.

Di cosa tratta:

Il D.Lgs. 186/2026 recepisce la direttiva (UE) 2024/1260, che mira a rafforzare gli strumenti di individuazione, recupero e confisca dei beni connessi ad attività criminali.

Il decreto interviene su diverse disposizioni dell'ordinamento italiano, tra cui il Codice penale, il Codice di procedura penale e il Testo Unico Ambientale.

Per quanto riguarda i reati ambientali, le principali novità sono contenute nell'articolo 8, che introduce nuove ipotesi di confisca negli articoli 255-bis, 255-ter e 259-bis del D.Lgs. 152/2006. Ulteriori misure sono previste dall'articolo 2, che inserisce nel Codice penale disposizioni sulla confisca per equivalente dei beni strumentali e sulla confisca dei beni trasferiti a terzi.

Confisca per abbandono di rifiuti

Le prime modifiche riguardano due fattispecie di abbandono di rifiuti, disciplinate dagli articoli 255-bis e 255-ter del Testo Unico Ambientale.

L'articolo 255-bis riguarda l'abbandono di rifiuti non pericolosi in situazioni particolarmente gravi, come quelle in cui la condotta determina un pericolo per l'incolumità delle persone o per determinate componenti ambientali, oppure si verifica in siti contaminati o potenzialmente contaminati.

L'articolo 255-ter disciplina l'abbandono di rifiuti pericolosi, prevedendo pene più severe in presenza di specifiche circostanze aggravanti, tra cui il pericolo di compromissione ambientale.

Per entrambe le fattispecie il decreto introduce un nuovo comma, che prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca delle cose utilizzate o destinate a commettere il reato. Per l'articolo 255-bis la disposizione riguarda specificamente le condotte dei commi 1 e 2.

La misura può interessare, ad esempio, i veicoli impiegati per trasportare e abbandonare illecitamente i rifiuti.

Gestione illecita dei rifiuti e attività d’impresa

Una novità riguarda l'articolo 259-bis, relativo all'aggravante per i reati ambientali commessi nell'ambito di un'impresa o di un'attività organizzata.

La disposizione, già prevista dal Testo Unico Ambientale, stabilisce un aumento di un terzo delle pene per i reati contemplati dagli articoli:

  • 256, relativo alle attività di gestione di rifiuti non autorizzate;
  • 256-bis, relativo alla combustione illecita di rifiuti;
  • 259, relativo alle spedizioni illegali di rifiuti.

Il D.Lgs. 186/2026 aggiunge un nuovo comma 2 che, nei casi disciplinati dall'articolo 259-bis, prevede la confisca dei beni costituenti il prodotto, il prezzo o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee all'illecito.

Quando la confisca diretta non è possibile, può essere disposta quella per equivalente, su altri beni nella disponibilità del condannato per un valore corrispondente.

Confisca per equivalente dei beni strumentali e beni trasferiti a terzi

il decreto introduce nel Codice penale due nuove disposizioni applicabili anche a specifici reati ambientali.

Il nuovo articolo 240-ter disciplina la confisca per equivalente dei beni strumentali. Per i reati espressamente individuati, qualora non sia possibile confiscare le cose utilizzate o destinate a commettere il reato, il giudice dispone la confisca di altri beni o utilità di valore equivalente, alle condizioni stabilite dalla norma.

L'articolo 240-quater riguarda invece i beni trasferiti a soggetti estranei al reato con la finalità di sottrarli alla confisca. La misura può essere disposta soltanto quando viene accertato che il terzo era a conoscenza di tale finalità al momento del trasferimento, nei casi espressamente contemplati dalla disposizione.

Indicazioni operative:

  • Verificare la regolarità delle attività di gestione dei rifiuti, assicurandosi che tutte le fasi avvengano nel rispetto della normativa applicabile;
  • Controllare le autorizzazioni dei soggetti esterni incaricati del trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti, verificandone la validità e la coerenza con le attività affidate;
  • Rafforzare i controlli sull'utilizzo di mezzi e attrezzature aziendali, per prevenire il loro impiego in operazioni illecite che potrebbero comportarne la confisca;
  • Garantire la tracciabilità delle operazioni, conservando la documentazione necessaria a ricostruire i flussi dei rifiuti e i soggetti coinvolti nella loro gestione;
  • Aggiornare le procedure e i controlli interni, valutando le nuove conseguenze patrimoniali dei reati ambientali.

Conclusioni:

Il D.Lgs. 186/2026 rafforza il sistema di contrasto ai reati ambientali affiancando alle sanzioni penali nuove misure di confisca. L'intervento riguarda sia i beni utilizzati per commettere determinati reati sia i vantaggi economici ottenuti, ampliando gli strumenti per impedire che le attività illecite producano benefici patrimoniali.


Per maggiori approfondimenti si allega il testo integrale del decreto.

 

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