Reintegra poi riformata: la retribuzione resta dovuta
A cura della Redazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23919 del 23 luglio 2026, ha disposto che, quando il datore di lavoro, in esecuzione di un ordine giudiziale di reintegrazione, ricostituisce effettivamente il rapporto di lavoro e torna a esercitare i propri poteri datoriali, la successiva riforma della sentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento non travolge gli obblighi sorti nel periodo di temporanea ricostituzione del rapporto, compreso l’obbligo di corrispondere la retribuzione.
Il caso riguardava alcuni lavoratori coinvolti in un licenziamento collettivo, inizialmente dichiarato illegittimo dal Tribunale del lavoro, che aveva ordinato la loro reintegrazione.
L’azienda, quindi, ha ricostituito i rapporti di lavoro e obbligato i lavoratori a riprendere servizio presso una sede diversa da quella originaria, disponendo il loro trasferimento. I dipendenti avevano contestato i trasferimenti, successivamente dichiarati illegittimi, e non avevano materialmente ripreso l’attività lavorativa presso la nuova sede, però avevano chiesto il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo successivo alla reintegrazione.
La società si è opposta sostenendo che le retribuzioni non erano state corrisposte sia perché i lavoratori si erano rifiutati di prestare attività lavorativa presso la nuova sede sia perché nel frattempo la Corte d’Appello aveva dichiarato legittimo il licenziamento collettivo.
I giudici di seconde cure hanno accolto il ricorso datoriale, ritenendo che la riforma della sentenza di reintegrazione aveva fatto venir meno il diritto alle retribuzioni.
La Corte di Cassazione ha, invece, accolto il ricorso dei dipendenti, distinguendo tra gli effetti direttamente collegati alla sentenza di reintegrazione e gli obblighi sorti dalla concreta gestione dei rapporti di lavoro nel periodo in cui questi erano stati effettivamente ricostituiti.
Secondo la Suprema Corte, dall’art. 336, comma 2, c.p.c. deriva che la riforma della sentenza di primo grado travolge l’obbligo di reintegrazione e il risarcimento direttamente derivante dall’illegittimità del licenziamento. Tale effetto, tuttavia, non può estendersi agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro che nel frattempo era stato ripristinato.
Nel caso esaminato, infatti, il datore di lavoro, dopo aver richiamato i dipendenti in servizio, aveva esercitato i poteri tipici del datore di lavoro subordinato, tra cui il potere direttivo e disciplinare e quello di individuare la sede di lavoro. La ricostituzione effettiva del rapporto aveva quindi fatto sorgere, secondo la Corte di Cassazione, le obbligazioni proprie del rapporto di lavoro, compresa quella retributiva, ai sensi degli artt. 2094 e 2126 c.c.
Poiché i trasferimenti presso altra sede sono stati giudizialmente dichiarati illegittimi, i giudici di legittimità ritengono che la successiva riforma della sentenza di reintegrazione non possa cancellare retroattivamente gli effetti degli atti di gestione datoriale compiuti nel periodo in cui il rapporto era stato concretamente riattivato, né gli obblighi retributivi sorti in tale periodo.
In conclusione, le retribuzioni sono dovute per il periodo nel quale il rapporto di lavoro è stato effettivamente ricostituito e concretamente gestito dal datore di lavoro, anche se la prestazione non è stata materialmente resa per una causa imputabile al datore stesso.
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