Responsabilità penale del lavoratore: una sentenza sugli obblighi di sicurezza condivisi

A cura della Redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15323 del 28 aprile 2026, ha riconosciuto la responsabilità colposa di un lavoratore, identificando nella sua violazione delle norme prevenzionistiche la causa di un infortunio mortale.

Il fatto

L’incidente mortale era avvenuto durante operazioni di movimentazione di centine metalliche, eseguita tramite escavatore. Il lavoratore imputato aveva omesso di verificare il corretto aggancio della pinza sul carico, che si era successivamente distaccato, andando a colpire violentemente un collega che si trovava sul luogo.

Il ricorso

L’imputato era stato condannato dalla Corte d’Appello di Perugia per omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589, comma 2, c.p.). La difesa del lavoratore imputato ha quindi fatto ricorso, adducendo che:

  • Non ricoprisse una posizione di garanzia e di conseguenza non fosse condannabile;
  • Il nesso causale non sussistesse;
  • Non fosse applicabile l’aggravante.

Il giudizio

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando un principio di estrema rilevanza giuridica: l’esistenza formale di una posizione di garanzia non è necessaria a formulare una condanna, se è riconosciuto l’aggravante della violazione antinfortunistica.

Secondo il giudizio dei giudici:

  • Il contributo causale al verificarsi dell’infortunio è sufficiente per riconoscere la responsabilità;
  • Assume rilievo la cooperazione colposa ex art. 113 c.p., che consente l’imputazione dell’evento anche a chi partecipa materialmente alla condotta pericolosa, pur non rivestendo ruoli con compiti di vigilanza o con responsabilità organizzative.

La Corte riafferma dunque una concezione sostanziale e non formale della responsabilità penale, che si applica a tutti i lavoratori.

Conclusioni

La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione conferma un principio sempre più espresso dalla giurisprudenza, secondo cui le responsabilità sono anzitutto sostanziali e non basta il riconoscimento formale. La novità sta nell’attribuzione di queste responsabilità non solo a datori di lavoro e preposti, ma anche ai lavoratori che, con le loro azioni possono determinare un rischio aggiuntivo, in un’ottica di sicurezza partecipata e condivisa.

Si condanna, dunque, non tanto la figura, la persona che ricopre un ruolo specifico, ma soprattutto le condotte che, non rispettando le disposizioni di sicurezza previste, comportano un rischio per la sicurezza.

Impatti e indicazioni operative

La sentenza ha grande rilievo e produce forti implicazioni. L’obiettivo delle organizzazioni deve rimanere quello di prevenire i comportamenti che possono essere ricondotti ad aggravanti antinfortunistiche, attraverso:

  1. Rafforzamento della formazione: tutti i lavoratori devono essere formati non solo sui propri compiti, ma anche sui rischi connessi alle attività altrui e sulle interferenze operative.
  2. Valutazione dei rischi più ampia: il DVR deve considerare e cercare di prevenire, per quanto possibile, anche gli errori operativi dei singoli lavoratori e le interazioni tra operatori.
  3. Procedure di sicurezza efficaci: occorre formalizzare e rendere note le procedure, progettandole in modo che sia facilmente applicabili ed efficaci.
  4. Vigilanza diffusa: la sicurezza non è solo funzione gerarchica, ma va promossa una cultura aziendale di responsabilità condivisa, dove le segnalazioni possano arrivare da ciascun lavoratore.
  5. Controlli e audit continuativi: per assicurare che le procedure sia rispettate, la vigilanza deve essere eseguita regolarmente e gli interventi puntuali.
  6. Valorizzazione dei comportamenti virtuosi: oltre a intervenire in caso di azioni scorrette, è importante valorizzare il lavoro di coloro che operano in sicurezza, che segnalano pericoli e suggeriscono miglioramenti.
  7. Tracciabilità dei controlli: documentare verifiche, check operativi e procedure adottate può essere decisivo in sede giudiziaria.
  8. Coordinamento nelle attività complesse: nelle lavorazioni con più operatori o imprese, è essenziale una chiara gestione delle interferenze.

 

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