Ricercatore impatriato: agevolazione negata al dipendente EMBL
A cura della Redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 121 dell’8 giugno 2026, ha precisato che non può trovare applicazione il regime agevolativo di cui all’art. 44 del D.L. n. 78/2010 nel caso in cui il ricercatore, prima dell’assunzione in Italia, ha svolto attività di ricerca presso l’EMBL, trasferendo nel nostro Paese la propria dimora abituale e i propri interessi personali e familiari e beneficiando al contempo di un regime di esenzione IRPEF previsto da accordi internazionali.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un ricercatore giapponese ha instaurato nel 2026 un rapporto di lavoro con una scuola italiana, dopo aver svolto per circa un decennio attività di ricerca presso l’EMBL, percependo compensi esenti da IRPEF in base all’accordo tra l’istituto e il Governo italiano.
Il contribuente ha richiesto di poter fruire del regime agevolativo previsto per docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero, ritenendo di soddisfare i requisiti normativi, in particolare quello relativo alla previa residenza all’estero.
La scuola ha sostenuto che il ricercatore non poteva essere considerato fiscalmente residente in Italia nel periodo di permanenza presso l’EMBL, pur essendo fisicamente presente sul territorio nazionale, in ragione del particolare status connesso all’organizzazione internazionale.
Di diverso avviso l’Agenzia delle entrate, secondo cui l’esenzione IRPEF riconosciuta ai dipendenti dell’EMBL non determina il mantenimento della residenza fiscale all’estero, né sostituisce i criteri ordinari di residenza fiscale. L’accordo internazionale si limita infatti a prevedere un’esenzione sui redditi da lavoro, senza incidere sulla qualificazione della residenza fiscale.
Per questi motivi, l’Agenzia ha ritenuto non soddisfatto il requisito della stabile residenza all’estero richiesto dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010, con la conseguenza che il ricercatore non può beneficiare del regime agevolativo e i redditi percepiti dalla scuola a partire dal 2026 devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.
Riproduzione riservata ©
Allegati
- agenzia-entrate-interpello-risposta-8giu2026-n-121-ricercatore-residenza-estero-agevolazione-fiscale - Scarica