Ricercatori rientrati in Italia: la donazione di un immobile non consente di prolungare l’agevolazione

A cura della Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 190 del 23 ottobre 2026, chiarisce che la donazione di un immobile ad uso abitativo non consente di beneficiare dell’estensione del periodo agevolabile prevista dall’art. 44, comma 3-ter, del decreto-legge n. 78/2010, relativo agli incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero.

Nel caso in questione, il contribuente, dopo aver svolto attività di ricerca all’estero, aveva trasferito nuovamente la propria residenza fiscale in Italia nel dicembre 2020, usufruendo dell’agevolazione a partire dal periodo d’imposta 2021. Successivamente, aveva ricevuto in donazione un immobile che aveva reso abitabile al fine di stabilirvi la propria dimora abituale nel giugno 2022. Il contribuente chiedeva se l’acquisizione dell’immobile a titolo gratuito potesse consentire di estendere la durata del beneficio fiscale.

Infatti, l’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010 prevede, in presenza dei requisiti richiesti, l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile del 90% degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia. In via ordinaria, l’agevolazione si applica per il periodo d’imposta in cui viene acquisita la residenza fiscale italiana e per i cinque periodi d’imposta successivi. Per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, il comma 3-ter consente di prolungare la fruizione del beneficio fino a sette periodi d’imposta successivi, a condizione che ricorrano i presupposti previsti dalla norma, tra cui la proprietà di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento della residenza o nei dodici mesi precedenti. Per chiarire la portata del requisito immobiliare, l’Agenzia richiama l’interpretazione già fornita con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 in materia di regime speciale per i lavoratori impatriati, caratterizzato da disposizioni sostanzialmente sovrapponibili. In tale documento è stato precisato che il requisito non è soddisfatto in caso di acquisizione della sola nuda proprietà o del solo usufrutto e che, ai fini dell’estensione del beneficio, è necessario acquisire direttamente l’intera proprietà dell’immobile, nella misura del 100% sin dalla stipula dell’atto, a titolo oneroso.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che anche per gli incentivi destinati a docenti e ricercatori l’acquisizione dell’immobile debba avvenire a titolo oneroso. Di conseguenza, la donazione non costituisce un titolo idoneo a soddisfare il requisito richiesto per l’estensione del periodo agevolabile, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia stato successivamente completato e adibito a dimora abituale. Nel caso concreto, pertanto, il contribuente non può beneficiare del prolungamento.

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