Rifiuti sanitari: il MASE chiarisce il regime degli impianti di sterilizzazione

A cura della Redazione

Con un nuovo interpello ambientale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti sulla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, con particolare riferimento agli impianti collocati all’interno delle strutture sanitarie.

Di cosa tratta:

L’interpello nasce da un quesito della Provincia Autonoma di Bolzano relativo a un impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari infettivi, classificati con codice EER 18 01 03*, da attivare presso una struttura sanitaria.I chiarimenti richiesti riguardano, in particolare:

  • il soggetto che può beneficiare della deroga all’autorizzazione, nel caso in cui la gestione dell’impianto sia affidata in appalto;
  • l’eventuale estensione della deroga anche agli obblighi di VIA e VINCA;
  • il soggetto tenuto a presentare l’istanza di VIA o di Valutazione di Incidenza;
  • la ripartizione delle responsabilità tra struttura sanitaria e gestore dell’impianto;
  • il regime tariffario applicabile ai rifiuti sanitari sterilizzati.

Il Ministero richiama innanzitutto il D.P.R. 254/2003, che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari, e il D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla Parte Seconda, relativa alle valutazioni ambientali, e alla Parte Quarta, relativa alla gestione dei rifiuti.

Il chiarimento sulla deroga autorizzativa:

Il MASE ricorda che, in via generale, la sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire in impianti autorizzati. Tuttavia, l’articolo 7, comma 2, del D.P.R. 254/2003 prevede una deroga per gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sanitaria, a condizione che siano trattati esclusivamente i rifiuti prodotti dalla stessa struttura sanitaria oppure i rifiuti prodotti da strutture sanitarie decentrate, purché organizzativamente e funzionalmente collegate alla medesima struttura.

Secondo il Ministero, la deroga riguarda l’impianto di sterilizzazione in quanto tale, indipendentemente dalla titolarità dello stesso. Se però non ricorrono le condizioni previste dalla norma, trova applicazione l’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, relativo all’autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

In pratica, l’onere di richiedere l’autorizzazione, oppure di verificare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della deroga, ricade sul soggetto che intende realizzare e gestire l’impianto. Quando vi sono più soggetti coinvolti, ad esempio struttura sanitaria e appaltatore, l’individuazione concreta deve avvenire esaminando gli obblighi previsti dal contratto.

VIA e VINCA: la deroga non si estende automaticamente:

Uno dei punti principali dell’interpello riguarda il rapporto tra la deroga autorizzativa prevista dal D.P.R. 254/2003 e gli obblighi di valutazione ambientale.

Il Ministero chiarisce che la deroga prevista per gli impianti interni alla struttura sanitaria riguarda esclusivamente il regime autorizzativo in materia di gestione dei rifiuti, oggi riconducibile agli articoli 208 e seguenti del D.Lgs. 152/2006. Non si tratta, quindi, di una deroga generale a tutti gli adempimenti ambientali. Gli impianti di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo possono infatti rientrare tra i progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto impianti di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi. Inoltre, quando ricorrono i presupposti, la procedura di VIA comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale. Di conseguenza, la presenza dell’impianto all’interno della struttura sanitaria non consente, di per sé, di escludere l’applicazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

Responsabilità tra struttura sanitaria e gestore:

Il Ministero chiarisce anche il tema delle responsabilità nel caso in cui l’impianto sia gestito da un soggetto terzo.

Ai fini della VIA e della VINCA, il soggetto obbligato alla presentazione dell’istanza è il “proponente”, cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alla disciplina ambientale. Anche in questo caso, se vi sono più soggetti coinvolti, occorre valutare concretamente il rapporto contrattuale e gli obblighi assunti dalle parti.

Per quanto riguarda invece l’attivazione dell’impianto e l’efficacia del processo di sterilizzazione, il Ministero richiama l’articolo 7, comma 3, del D.P.R. 254/2003: sono responsabili sia il direttore o responsabile sanitario, sia il gestore dell’impianto. Questa responsabilità sussiste indipendentemente dal fatto che la gestione sia diretta oppure affidata in appalto.

Rifiuti sanitari sterilizzati e regime tariffario:

L’ultimo chiarimento riguarda i rifiuti sanitari sterilizzati.

Il Ministero ricorda che, ai sensi del D.P.R. 254/2003, i rifiuti sanitari sterilizzati sono assimilati ai rifiuti urbani e devono essere raccolti e trasportati con codice EER 20 03 01. Ne consegue che tali rifiuti possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto indifferenziato, oppure gestiti tramite ricorso al mercato, secondo le regole previste per le utenze non domestiche.Trova applicazione il regime tariffario previsto per i rifiuti urbani. In particolare, le utenze non domestiche che conferiscono tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico possono essere escluse dalla componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, a condizione che dimostrino l’avvio a riciclo o recupero tramite idonea attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività.

Indicazioni operative:

  • verificare se l’impianto di sterilizzazione è localizzato all’interno del perimetro della struttura sanitaria;
  • accertare che siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura sanitaria o da strutture decentrate funzionalmente collegate;
  • valutare se ricorrono effettivamente le condizioni per applicare la deroga all’autorizzazione ex articolo 208 del D.Lgs. 152/2006;
  • non considerare la deroga autorizzativa come automatica esclusione dagli obblighi di VIA o VINCA;
  • individuare contrattualmente il soggetto tenuto agli adempimenti autorizzativi e valutativi;
  • definire in modo chiaro le responsabilità tra struttura sanitaria, direttore o responsabile sanitario e gestore dell’impianto;
  • garantire il controllo sull’efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi;
  • classificare correttamente i rifiuti sanitari sterilizzati come EER 20 03 01, ove ricorrano le condizioni previste;
  • valutare il regime tariffario applicabile in caso di conferimento al servizio pubblico o ricorso al mercato;
  • conservare la documentazione utile a dimostrare la corretta gestione dei rifiuti e l’eventuale avvio a recupero.

Conclusioni:

Il chiarimento del MASE conferma che la sterilizzazione dei rifiuti sanitari infettivi all’interno delle strutture sanitarie può beneficiare di un regime semplificato, ma solo entro limiti precisi.La deroga prevista dal D.P.R. 254/2003 riguarda l’autorizzazione alla gestione dell’impianto e non comporta automaticamente l’esclusione dagli obblighi di valutazione ambientale. Inoltre, in caso di gestione appaltata, non è possibile individuare in modo astratto un unico soggetto responsabile: occorre esaminare concretamente il contratto e la ripartizione degli obblighi tra le parti.


Per maggiori approfondimenti si allega il testo completo dell’interpello.

Riproduzione riservata ©