Rimborsi 730: il credito è compensabile con le imposte sostitutive

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale nuove faq in materia di F24.

Rimborsi 730

La prima risposta chiarisce che i crediti maturati per l’erogazione ai dipendenti dei rimborsi da modello 730 possono essere recuperati dal sostituto d’imposta, in compensazione tramite modello F24, anche ai fini del versamento delle imposte sostitutive applicate su:

  • premi di risultato e partecipazione agli utili (es. codice tributo 1053);
  • incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali (es. codice tributo 1075);
  • maggiorazioni e indennità corrisposte a lavoratori dipendenti del settore privato, per lavoro notturno, prestato nei giorni festivi o di riposo e indennità di turno (es. codice tributo 1076);
  • “mance”, ossia alle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (es. codice tributo 1067);
  • compensi per lavoro straordinario degli infermieri (es. codice tributo 1069).

Restituzione imposte sostitutive versate in eccesso

La seconda risposta chiarisce come si deve operare se, in sede di conguaglio, vengano restituite al lavoratore le imposte sostitutive versate in eccesso relative a:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato;
  • incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato;
  • trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, come può il datore di lavoro recuperare le ritenute già versate con i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 2/E, n. 3/E e n. 4/E del 29 gennaio 2026.

Per recuperare le ritenute, il datore di lavoro può utilizzare in compensazione verticale il relativo importo tramite modello F24, nello stesso anno, indicando il codice tributo 1627 in corrispondenza del credito compensato.

Le somme rimborsate al lavoratore confluiranno nella colonna 1 del rigo SX1 del modello 770, mentre il relativo recupero in compensazione verticale confluirà nella colonna 7 del medesimo rigo.

In caso di utilizzo del credito nell’anno successivo in compensazione orizzontale o verticale, sarà necessario far emergere il credito dalla relativa dichiarazione modello 770 (rigo SX4 colonna 5) e indicare nel modello F24 il codice tributo 6781.

Responsabilità solidale negli appalti

L’ultimo chiarimento riguarda il committente e la stazione appaltante, tenuti all’effettuazione dei versamenti di contributi e premi assicurativi in nome e per conto del soggetto affidatario inadempiente (articolo 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 e articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023).

Allo scopo di individuare i soggetti coinvolti nell’operazione, i versamenti sono effettuati, tramite modello F24, indicando come codice fiscale del contribuente (c.d. primo codice fiscale) il soggetto inadempiente e come “secondo codice fiscale” il soggetto che effettua il versamento, unitamente al codice identificativo “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante”, istituiti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012.

Nella fattispecie in esame, colui che effettua il versamento interviene per estinguere il debito di un altro soggetto e di conseguenza non può utilizzare crediti in compensazione, in quanto ciò rappresenterebbe una violazione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 124 del 2019 (divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti).

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