Rischi interferenziali: condanna del RSPP per non aver comunicato la necessità del DUVRI

A cura della Redazione

Una recente sentenza della Cassazione Penale ci ricorda che anche il RSPP può essere imputabile, quando non svolge efficacemente il proprio ruolo di consulente e collaboratore del datore di lavoro nella valutazione dei rischi, inclusi quelli interferenziali.

Il fatto

Il fatto risale al 2020, durante lo svolgimento di lavori di tinteggiatura all’interno di un magazzino dello stabilimento della società Resilia Srl di Samarate. Un lavoratore autonomo stava svolgendo l’attività di tinteggiatura su un trabattello a 3,4m di altezza, quando la struttura è stata urtata da un carrello elevatore condotto da un dipendente della società committente. A seguito della caduta, il lavoratore riportava lesioni cranio-encefaliche mortali.

Il carrellista stava straportando materiale ingombrante che ostruiva la vista e stava per questo procedendo in retromarcia, cosa che non gli ha permesso di accorgersi che si stava avvicinando al trabattello.

Va inoltre rilevato che il lavoratore autonomo deceduto stava lavorando insieme ad un altro lavoratore autonomo, affidatario del lavoro in appalto.

Per il fatto oltre al datore di lavoro delegato dell’impresa committente, al carrellista e al titolare dell’impresa individuale affidataria era stato chiamato il RSPP, consulente esterno del committente, per il reato di cooperazione colposa.

Secondo l’accusa, infatti, vi era la mancata gestione dei rischi interferenziali: il RSPP era stato quindi condannato per aver omesso di segnalare al datore di lavoro delegato la necessità di elaborare il DUVRI, che avrebbe consentito di individuare preventivamente il rischio e adottare adeguate misure di coordinamento e prevenzione.

Il ricorso

La difesa del RSPP ha proposto ricorso, con le seguenti motivazioni:

  • Secondo la difesa, non vi era necessità di redazione del DUVRI, per la durata e i rischi coinvolti;
  • Il RSPP non poteva essere ritenuto responsabile, avendo la funzione esclusivamente di consulente;
  • Non era dimostrabile il nesso causale fra l’incidente e la mancata segnalazione da parte del RSPP sulla necessità di redigere il DUVRI;
  • Accusa e sentenza contro il RSPP non erano coerenti.

Inoltre, la difesa ha chiesto di eliminare l’aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche.  

Il giudizio della Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'RSPP, confermando integralmente la sentenza di condanna.

I giudici hanno innanzitutto ribadito un principio consolidato: il RSPP non assume la posizione di garanzia del datore di lavoro e non dispone di autonomi poteri decisionali o di spesa; tuttavia, una volta accettato l'incarico, il RSPP:

  • è tenuto ad adempiere diligentemente ai propri compiti tecnico-consultivi;
  • può rispondere penalmente degli eventi dannosi riconducibili all'omessa individuazione o segnalazione di situazioni di rischio che aveva il dovere professionale di conoscere.

Nel caso in esame, il RSPP, pur non sapendo esattamente quando sarebbero iniziati i lavori, era stato informato dell’imminente esecuzione e dell'utilizzo di trabattelli e del coinvolgimento di lavoratori esterni.

La configurazione dei lavori rende evidente la presenza di rischi interferenziali e l’esecuzione di attività in quota richiedeva di coordinare le attività anche tramite la redazione del DUVRI. Nella sentenza si sottolinea che, in caso di dubbi, il RSPP si deve attivare per:

  • acquisire le eventuali informazioni mancanti;
  • verificare la presenza di rischi interferenziali;
  • segnalare la necessità di elaborare il DUVRI e di adottare le conseguenti misure prevenzionali.

La Corte ha evidenziato che la predisposizione del DUVRI avrebbe potuto condurre all'adozione di misure concrete, quali la delimitazione delle aree di lavoro, la segregazione dei percorsi dei carrelli elevatori e la segnalazione delle lavorazioni in corso, misure idonee a impedire l'urto del mezzo contro il trabattello. In assenza di elementi contrari, è possibile infatti ipotizzare che il datore di lavoro o il soggetto delegato avrebbe dato seguito alle segnalazioni del RSPP adottando le necessarie misure di sicurezza.

Conclusioni

La sentenza ci ricorda che la funzione consulenziale del RSPP non equivale ad una sua esclusione da responsabilità penali, qualora non svolga diligentemente i propri compiti.

Impatti e indicazioni operative

La sentenza offre importanti spunti applicativi per datori di lavoro e RSPP delle imprese committenti.

  1. Definire delle procedure solide di gestione degli appalti, preferibilmente con strumenti digitali, che permettano di effettuare rapidamente la verifica preliminare, raccogliere i documenti necessari e facilitare la cooperazione fra le imprese.
  2. Valutare in modo sostanziale i rischi interferenziali, richiedendo alle imprese esecutrici tutte le informazioni necessarie.
  3. Predisporre il DUVRI quando richiesto dalla normativa e aggiornarlo se incorrono modifiche nelle condizioni di esecuzione dei lavori.
  4. Archiviare la documentazione raccolta aggiornata e monitorare le scadenze.
  5. Assicurare la vigilanza durante l’esecuzione dei lavori, promuovendo la collaborazione fra preposto del committente e preposto dell’appaltatore, anche tramite l’ausilio di checklist per la verifica dell’adozione delle misure concordate.

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