Rischi interferenziali: l’assenza del contratto d’appalto non esclude l’obbligo del DUVRI
A cura della Redazione
Con la sentenza n. 33423 del 14 settembre 2026, la Cassazione penale ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per l’investimento mortale di un autotrasportatore, ribadendo che l’obbligo di gestione dei rischi di interferenza vale anche in assenza di un contratto di appalto.
Il fatto:
Un autotrasportatore si trovava all’interno di un capannone per caricare mangime nell’autocisterna da lui condotta. Durante le operazioni, un lavoratore dello stabilimento, alla guida di un carrello elevatore, lo investiva mortalmente eseguendo una manovra in retromarcia.
Gli accertamenti avevano evidenziato diverse carenze nella gestione della sicurezza:
- mancata separazione tra le aree pedonali e quelle destinate ai mezzi;
- mancata segnalazione dei percorsi;
- illuminazione inadeguata
- assenza dei dispositivi acustici e luminosi per segnalare i mezzi in manovra.
Il DUVRI non era stato predisposto, mentre il DVR prevedeva semplicemente l’informazione dei lavoratori sulla movimentazione meccanica dei carichi.
Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità per omicidio colposo sia del conducente del carrello, per la manovra effettuata senza verificare la presenza di persone nel raggio d’azione, sia del datore di lavoro, per l’omissione di misure di prevenzione. La Corte d’appello aveva confermato le responsabilità, riducendo le pene.
Il ricorso:
Il datore di lavoro aveva impugnato la sentenza contestando, innanzitutto, l’obbligo di predisporre il DUVRI. Secondo la difesa, il trasporto non era regolato da un contratto d’appalto e gli incarichi venivano affidati di volta in volta, anche a trasportatori diversi. Inoltre, veniva negata l’esistenza di un rischio interferenziale, sostenendo che durante il carico nel capannone dovesse trovarsi soltanto il conducente del carrello e che non fosse prevista alcuna circolazione pedonale.
Il ricorrente contestava anche la dimostrazione del nesso causale tra le omissioni e l’infortunio. A suo avviso, non era chiaro in che modo le misure mancanti avrebbero evitato l’evento. A sostegno della propria posizione richiamava l’esperienza dei soggetti coinvolti e una prassi operativa seguita per decenni senza incidenti, ritenuta equivalente a un protocollo di sicurezza.
Il giudizio della Cassazione:
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna del datore di lavoro.
Per i giudici, gli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 devono essere valutati considerando l’interferenza reale tra le organizzazioni coinvolte. La formalizzazione del rapporto non è decisiva, ciò che conta è il rischio prodotto dall’incontro tra le rispettive attività nello stesso contesto lavorativo.
Nel caso in oggetto, le numerose fatture dimostravano che i rapporti tra le due organizzazioni, pur non formalizzati, erano regolari e sistematici. Il movimento del carrello elevatore, condotto da un lavoratore del committente in un’area frequentata da lavoratori esterni, generava un rischio interferenziale che avrebbe dovuto essere valutato nel DUVRI.
La Corte ha ritenuto motivato anche il collegamento tra le carenze organizzative e l’investimento. La regolamentazione dei percorsi, i divieti di accesso e la vigilanza di un preposto durante il carico erano stati individuati come cautele che avrebbero reso altamente improbabile la presenza dell’autotrasportatore nell’area pericolosa. La predisposizione e l’effettiva attuazione del DUVRI avrebbero dovuto disciplinare proprio questa interazione tra il personale delle due imprese.
L’esperienza professionale e le abitudini consolidate non potevano compensare le misure omesse. La Cassazione ha richiamato, in particolare, il principio secondo cui le conoscenze acquisite sul lavoro non sostituiscono gli obblighi di informazione e formazione a carico del datore di lavoro.
Implicazioni operative:
- valutare i rischi interferenziali considerando le concrete interazioni tra le attività e le organizzazioni, senza basarsi esclusivamente sulla qualificazione contrattuale del rapporto;
- assicurare l’informazione reciproca, la cooperazione e il coordinamento tra i soggetti coinvolti, adeguando le misure di prevenzione all’evoluzione delle condizioni operative;
- predisporre il DUVRI, quando previsto, traducendo la valutazione dei rischi in misure effettivamente attuate, con regole di accesso, modalità di lavoro e compiti di vigilanza chiaramente definiti;
- verificare l’adeguatezza delle prassi consolidate, senza considerare l’assenza di precedenti infortuni una prova sufficiente della loro sicurezza;
- garantire l’informazione e la formazione richieste, che non possono essere sostituite dall’esperienza professionale o dalle conoscenze trasmesse informalmente tra lavoratori.
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