Rischio amianto: le nuove linee guida UE
A cura della Redazione
Il documento fornisce indicazioni pratiche per la prevenzione e la gestione dei rischi derivanti dall’esposizione all’amianto nei luoghi di lavoro, in linea con le ultime normative europee.
Cosa tratta:
Le linee guida per la gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti all’amianto (Guidelines for Managing Asbestos Related Health and Safety Risks at Work) della Commissione Europea rappresentano un riferimento tecnico impostante, elaborato con la collaborazione dell’INL.
Il progetto ha visto un vasto coinvolgimento delle parti interessate e illustra numerosi casi studio ed evidenze di esempi reali di gestione dell’amianto.
Il documento affronta l’intero ciclo di gestione del rischio, dall’identificazione dei materiali contenenti amianto fino alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.
Perché l’amianto è ancora un problema
Nonostante il suo utilizzo e la sua commercializzazione siano vietati da tempo nell’Unione Europea, l’amianto è ancora presente in milioni di edifici, impianti, infrastrutture e mezzi di trasporto. Si stima che tra 4,1 e 7,3 milioni di lavoratori europei possano essere esposti durante attività di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, gestione rifiuti, edilizia, infrastrutture e servizi di emergenza.
L’amianto è classificato come cancerogeno di categoria 1A e può provocare mesotelioma, asbestosi, tumori del polmone, della laringe e dell’ovaio. Il rischio è particolarmente insidioso, perché gli effetti possono manifestarsi anche decenni dopo l’esposizione.
La valutazione del rischio amianto
Prima di qualsiasi attività che possa comportare la demolizione o l’intaccamento di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve effettuare una specifica valutazione del rischio. Questa deve comprendere:
- identificazione dei materiali contenenti amianto;
- analisi del rischio delle attività da svolgere;
- valutazione dell’esposizione dei lavoratori e relativo livello di rischio;
- definizione delle misure di controllo e protezione;
- revisione periodica della valutazione.
Le linee guida sottolineano che, in caso di dubbio sulla presenza di amianto, il materiale deve essere considerato contenente amianto fino a prova contraria.
Identificazione e censimento dei materiali contenenti amianto
L'identificazione preventiva costituisce uno degli elementi fondamentali della prevenzione. Prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni di edifici realizzati prima del divieto nazionale dell'amianto, occorre verificare la presenza di materiali contenenti amianto mediante:
- raccolta di documentazione storica;
- consultazione di registri e censimenti esistenti;
- sopralluoghi tecnici;
- campionamenti e analisi di laboratorio eseguiti da soggetti qualificati.
Le informazioni raccolte, incluse quelle riguardati interventi, controlli e manutenzioni, devono essere conservate e aggiornate, in modo da essere accessibili ai soggetti interessati.
Monitoraggio ambientale e misure di controllo
Le linee guida raccomandano l’approccio gerarchico alle misure di prevenzione:
- Eliminazione: la rimozione dell’amianto deve essere prioritaria rispetto ad altre modalità di gestione quando tecnicamente possibile.
- Misure tecniche: confinamento statico e dinamico delle aree, depressione controllata, aspirazione localizzata, bagnatura dei materiali.
- Misure organizzative: delimitazione delle aree, procedure di lavoro dedicate, accessi controllati, segnaletica di sicurezza, coordinamento tra imprese.
- DPI: devono essere utilizzati dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indumenti protettivi adeguati al livello di rischio individuato nella valutazione.
Formazione e sorveglianza sanitaria
Tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti devono ricevere formazione specifica sui rischi dell’amianto, sulle procedure operative, sull’uso dei DPI, sulle emergenze e sulle corrette modalità di gestione dei rifiuti.
La sorveglianza sanitaria deve comprendere controlli preventivi e periodici. Le linee guida suggeriscono di mantenere la documentazione sanitaria e di esposizione per almeno 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.
La recente Direttiva UE 2023/2668 ha anche introdotto il concetto di “sorveglianza sanitaria prolungata”, quindi anche dopo la fine dell’attività lavorativa esposta ad amianto. La normativa italiana prevede, nello specifico, che il medico competente fornisca al lavoratore indicazioni sull’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari successivi alla cessazione dell’esposizione o del rapporto di lavoro.
Conclusioni
Le linee guida UE puntano l’attenzione su un rischio tutt’latro che superato, che richiede un approccio strutturato. Il principio guida è chiaro: ogni possibile esposizione deve essere ridotta al livello più basso tecnicamente possibile, privilegiando la rimozione dei materiali contenenti amianto quando praticabile.
In allegato le linee guida in lingua inglese.
COSA DICE LA LEGGE
- Direttiva 2009/148/CE, sulla protezione dei lavoratori con i rischi connessi con l’esposizione all’amianto;
- Direttiva (UE) 2023/2668, che aggiorna la precedente;
- Direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) che vieta la produzione, commercializzazione e utilizzo dell’amianto nell’UE;
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) sulla classificazione degli agenti cancerogeni;
- Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e gestione dei rifiuti contenenti amianto;
- D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III.
INDICAZIONI OPERATIVE
I soggetti preposti devono:
- Effettuare una valutazione del rischio specifica prima di qualsiasi attività che possa comportare esposizione ad amianto.
- Verificare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto attraverso censimenti, documentazione e campionamenti e monitorarne l’evoluzione.
- Elaborare procedure e piani di lavoro per le attività di rimozione o demolizione, la decontaminazione di lavoratori, attrezzature e mezzi
- Effettuare le notifiche preventive agli enti competenti quando richiesto.
- Affidare le attività di bonifica esclusivamente a imprese abilitate e personale qualificato.
- Adottare misure tecniche di contenimento delle fibre aerodisperse.
- Fornire DPI adeguati e verificarne il corretto utilizzo.
- Informare e formare periodicamente tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti e attivare la sorveglianza sanitaria.
- Gestire i rifiuti contenenti amianto come rifiuti pericolosi, assicurandone tracciabilità e corretto smaltimento.
- In caso di attività svolte con più imprese presenti, assicurare il coordinamento e condividere le informazioni sui rischi amianto.
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Allegati
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