Scende il costo della rateazione Inail

A cura della Redazione

L’Inail, con la circolare n. 34 del 10 giugno 2025, ha reso noto di aver adeguato la misura degli interessi di rateazione e delle sanzioni civili, per effetto del nuovo tasso BCE (decisione di politica monetaria del 5 giugno 2025) fissato al 2,15% a decorrere dall’11 giugno 2025.

Per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (tasso BCE + 6 punti), trova applicazione il tasso del 8,15%, sempre che si tratti di piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dall’11 giugno 2025. Per le rateazioni già in corso a tale data, restano invece validi i piani di ammortamento già determinati con l’interesse vigente tempo per tempo.

Le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei premi e/o accessori, sempre con decorrenza dall’11 giugno 2025 sono pari alle seguenti misure:

  • 2,15% nel caso di pagamento dei premi effettuato spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste dell’ente;
  • 7,65% per i pagamenti successivi.

In caso di evasione, il tasso applicabile dall’11giugno 2025 è determinato nelle seguenti misure:

  • 7,65%, sempre che il versamento sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia;
  • 9,65%, se il pagamento viene invece effettuato successivamente ai 30 giorni, ma comunque entro 90 giorni dalla denuncia.

Resta fermo, in ogni caso, che le sanzioni civili non possono superare il 40% dei premi non corrisposti entro la scadenza.

Nei casi di procedure concorsuali, il tasso ridotto applicabile per mancato o ritardato pagamento del premio è quello del 2,15%, mentre in caso di evasione sale al 4,15% (tasso BCE + 2 punti).

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